di Marina Crisafi - Il manico di scopa è catalogabile a tutti gli effetti come un'arma impropria. Lo ha affermato la Cassazione (nella sentenza n. 54148/2016, qui sotto allegata) pronunciandosi sulla vicenda di un uomo che aveva aggredito un conoscente con il manico di una scopa cagionandogli lesioni personali guaribili in sette giorni. L'uomo veniva scagionato dal giudice di pace di Agropoli che dichiarava il non doversi procedere nei suoi confronti per remissione di querela da parte dell'aggredito. Avverso tale sentenza proponeva ricorso il procuratore generale eccependo che il gdp aveva erroneamente dichiarato l'estinzione del reato di lesioni volontarie per l'intervenuta remissione di querela, non rientrando lo stesso nel catalogo degli illeciti penali di sua competenza. Infatti, ricordava il p.g., nel caso di specie, le lesioni volontarie erano aggravate ex art. 585 c.p. per l'uso del manico di scopa, e dunque punibili d'ufficio e di competenza del tribunale.
Per gli Ermellini, il procuratore ha ragione. In tema di lesioni personali volontarie, si legge in sentenza "ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi un manico di scopa od un ombrello, trattandosi di armi improprie, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, per il quale rientra in questa categoria, oltre agli strumenti da punta e taglio e gli altri oggetti specificamente indicati, anche qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona". Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza e la trasmissione degli atti al procuratore della repubblica per quanto di competenza.
Cassazione, sentenza n. 54148/2016
• Foto: 123rf.com