Avv. Paolo Accoti - Il Tribunale del Riesame di Trieste, con apposita ordinanza, ha disposto il sequestro preventivo dei cani di una condomina indagata per i reati di getto pericoloso di cose e disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, previsti e puniti, rispettivamente, dagli artt. 674 e 659 c.p.
In sostanza, all'indagata viene contestata l'immissione di rumori molesti e di cattivi odori nel condominio, originati da tre cani detenuti nel cortile, da diversi anni lasciato in pessime condizioni igieniche.
Ciò posto, a seguito della denuncia di alcuni condòmini, acquisite le valutazioni delle competenti Autorità Sanitarie ed i rilievi fonometrici dell'ARPA, il Tribunale ha ritenuto, ferma restando la legittima detenzione dei cani che, tuttavia, gli stessi potessero essere considerati "cosa pertinente al reato", in virtù del fatto che gli animali avrebbero potuto dare occasione all'indagata di reiterare le condotte delittuose e, pertanto, ne ha disposto il sequestro preventivo.
Avvero l'anzidetto sequestro preventivo ricorre per cassazione la condomina indagata, ritenendo ingiusta l'ordinanza del tribunale triestino, tuttavia, la III Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 54531, pubblicata in data 22 dicembre 2016, respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per motivare la decisione la Suprema Corte, dopo ver ricordato i propri precedenti per cui "gli animali sono considerati "cose", assimilabili - secondo i principi civilistici - alla res, anche ai fini della legge processuale, e, pertanto, ricorrendone i presupposti, possono costituire oggetto di sequestro preventivo (Sez. 2, n. 18749 del 05/02/2013 - dep. 29/04/2013; Sez. 5, n. 231 del 11/10/2011 - dep. 10/01/2012)", afferma come "la previsione dell'art. 544 sexies cod. pen. costituisce una conferma normativa recente che gli animali possono essere soggetti a confisca (nel caso contemplato dalla norma, obbligatoria) e, quindi, a sequestro preventivo".
Ed a nulla vale la circostanza, pure dedotta dalla condomina ricorrente, per cui i cani, da considerarsi esseri "senzienti", possano soffrire per l'allontanamento dal luogo dove vengono custoditi dalla loro padrona, attesa la prevalenza delle esigenze umane di tutela dell'occupazione e del riposo sancite dalle norme penali di cui agli artt. 674 e 659 Cp.
Peraltro, l'art. 659 Cp "impone ai padroni degli animali di "impedirne lo strepito", cosicché non può essere invocato un "istinto insopprimibile" del cane per sostenere l'insussistenza del reato. Questa Corte ha già affermato, in una fattispecie identica (proprietario di cani, tenuti in un giardino recintato, che non aveva impedito il loro continuo abbaiare, tale da arrecare disturbo al riposo delle persone dimoranti in abitazioni contigue), che per l'integrazione del reato previsto dall'art. 659 cod. pen. è sufficiente l'idoneità della condotta ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, non occorrendo l'effettivo disturbo alle stesse (Sez. 1, n. 7748 del 24/01/2012 - dep. 28/02/2012)".
Anche per quanto concerne l'art. 674 c.p., è stato ripetutamente affermato - in fattispecie analoga: imputato che, non provvedeva all'adeguata pulizia dei recinti in cui custodiva i propri cani e del cortile circostante, mantenendovi a lungo le deiezioni degli animali, provocando esalazioni maleodoranti in grado di arrecare molestie ai condòmini confinanti; - che l'anzidetta contravvenzione "sia configurabile anche nel caso di emissioni moleste "olfattive" che superino il limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ. (Sez. 3, n. 45230 del 03/07/2014 - dep. 03/11/2014); non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea a molestare le persone (Sez. 3, n. 971del 11/12/2014 - dep. 13/01/2015); inoltre il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti (Sez. 3, n. 12019 del 10/02/2015 - dep. 23/03/2015)".
Ciò posto, conclude la Corte di Cassazione "il sequestro preventivo dei cani è legittimo: si tratta di cose pertinenti ai reati contestati la cui disponibilità da parte dell'indagata può protrarre la loro consumazione".
Cass. pen., 22.12.2016, n. 54531STUDIO LEGALE Via Amsterdam - TREBISACCE (CS)
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