Per il giudice amministrativo, in primo luogo "ai sensi dell'art. 204, co. 1bis, del codice della strada dal silenzio serbato dal Prefetto - sul ricorso proposto dall'istante - deriva unicamente l'accoglimento del ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento emessa, con la conseguenza che il ricorrente non dovrà più pagare la somma ingiunta; ma questo non vuol dire che gli atti di accertamento eseguiti da pubblici ufficiali, e sui quali si è fondata l'Amministrazione per irrogare la sanzione, perdano la propria forza certativa per effetto della segnalata fictio di accoglimento".
Si tratta, infatti, ha concluso il Tar, "di un meccanismo di tutela del sanzionato avverso il provvedimento contestato volto a rafforzare il diritto di difesa, spingendo il Prefetto a pronunciarsi nel termine, ma da tale silenzio significativo non possono farsi derivare le conseguenze ulteriori invocate dal ricorrente, atteso che l'accoglimento del ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione non implica anche che le censure formulate nel ricorso debbano considerasi fondate". In altre parole, l'accoglimento per decorso del termine non produce effetti sostanziali diversi da quelli positivamente indicati e non incide sull'attendibilità delle fonti sulle quali si è fondata l'irrogazione della sanzione impugnata con il ricorso al Prefetto.
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