di Franco Pani - Il 5° Comma dell'Art. 1129 del Codice Civile fissa un obbligo ben preciso: Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore. Tale regola dovrebbe valere in tutta Italia, ma non sembra così; in alcune Città la targa che riporta quanto da tale obbligo fissato è presente nelle vicinanze di tutti i portoni d'accesso, in altre è (forse) presente all'interno (inutilmente), in altre ancora (tante) non ve ne è proprio traccia.
Ci si è mai chiesto il perché di tale obbligo? Se e a cosa serva? Probabilmente in alcuni casi no. Chi ha seguito l'iter parlamentare forse lo sa e conosce la valenza della targa (fra l'altro ultimamente citata anche in qualche sentenza di "allontanamento" dell'amministratore, seppur la mancanza di essa solo quale "contorno" a motivi più gravi).
Ma perché scrivere a proposito di un fatto così apparentemente "trascurabile"? Tre eventi recenti, seppur fra loro differenti, mi hanno fatto ancora una volta pensare a tale piccola targa: un nuovo amministratore in un palazzo vicino a casa, con passaggio eseguito da mesi per quanto mi riferiscono i residenti e la targa presente, ma ancora quella del "vecchio" mandatario (evidentemente non si sono, quanto meno, comprese anche le responsabilità ad essa legate, sia da parte del vecchio che non ha provveduto ad eliminarla, né tanto meno da parte del nuovo); incendio nottetempo in un edificio in amministrazione (nelle immediate vicinanze del cancelletto d'entrata), presenti VVFF e Polizia, per chiamarci hanno chiesto di farlo ad uno dei Condòmini presenti (domandando, con targa a 5 centimetri dal naso e con ben evidenziato il numero verde h24, ma l'amministratore è reperibile?); al contrario, la Squadra Mobile, avendo evidentemente ben compreso la funzione della targa, ci contatta per un consulto ("segreto"), visto che sta indagando su residenti in un edificio (che in effetti e fra l'altro, per diversi motivi risultano anche un po' "fastidiosi" per i Condòmini); da parte degli Organi Istituzionali, quindi, in alcuni casi evidentemente mal informati da chi di dovere, due pesi e due misure rispetto ad uno strumento studiato proprio a loro beneficio (e, soprattutto, dei Cittadini che dovrebbero tutelare).
La targa identificativa del responsabile dell'edificio (perché in mancanza dell'amministratore, si ricorda, deve essere posta da colui che "svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore") non è stata immaginata dal legislatore quale "marketing" per l'amministratore (come stoltamente pensato da non pochi Condòmini) e neppure per "marchiare" lo stesso (solo per poterlo sanzionare all'occorrenza, come da diversi operatori del settore ipotizzato); essa ha molteplici funzioni a tutela dei cittadini: ordine pubblico e sicurezza, ma anche e soprattutto in caso di calamità, così come di incidenti di minor conto; non solo per poter sanzionare chi non rispetta le regole (comunque pressoché sempre a tutela dell'incolumità dei Cittadini). Il condominio è un luogo dove vive e "rischia" la stragrande maggioranza della cittadinanza italiana; a chi non darebbe fastidio avere attività illecite nella porta di fianco a casa? Le forze dell'ordine che dovessero necessitare di maggiori dati sui residenti, sapendo che all'interno dell'edificio avviene spaccio di droga, ma non avendo ancora identificato il "colpevole", potrebbero citofonare a tutti per ottenere maggiori informazioni? Rischiando magari di svelarsi proprio alla famiglia del malvivente (addirittura anni fa in un edificio da noi amministrato abbiamo avuto la fortuna di "ospitare" un latitante con almeno 12 omicidi sulla coscienza, ma senza l'aiuto nostro ed "inconsapevole" dei residenti, le squadre speciali, poi intervenute, non avrebbero saputo quale dei 60 appartamenti prendere di mira in modo specifico, noi abbiamo sempre avuto un adesivo nei pressi della pulsantiera citofonica e grazie ad esso abbiamo potuto fornire dati alle forze dell'ordine per oltre 2 mesi). Pompieri o protezione civile potrebbero aver bisogno di disegni o di altri dati prima di sfondare un muro in caso di necessità, piuttosto che scoprire più semplicemente e velocemente ove si trovi l'idrante più vicino o il contatore del gas, piuttosto che il pulsante di sgancio delle linee elettriche. Inutile che i cittadini possano tranquillamente transitare sul proprio marciapiede spalato, se poi quello del vicino, sul quale devono comunque passare, risulta ghiacciato ed a rischio caduta, tanto nessuno sanzionerà, vista la difficoltà (in mancanza di targa) ad identificare il responsabile; ma vi sono svariati altri esempi che risulta difficile analizzare in poche righe, non ultimo e per chi paga regolarmente le tasse importante e sacrosanto, quello di poter più facilmente, gli organi competenti, indagare su eventuali evasioni fiscali inerenti i canoni d'affitto da parte di altri Cittadini meno inclini al rispetto delle regole.
Evidenziata l'importanza della targa, risulta facile comprendere anche che a nulla serve se posta all'interno dell'atrio, la norma dice "accessibile anche ai terzi" e chi ha paura (scusa spesso usata) che essa possa divenire mezzo per scherzi da parte di terzi all'amministratore, può stare tranquillo, nelle Città ove esse sono poste ad ogni accesso e ben visibili da terzi non si è avuta alcuna segnalazione di scherzi telefonici subiti. "Accessibile anche ai terzi" non vuol dire dopo una porta, un portone o un cancello che si possa superare solo dopo aver chiesto di entrare ad uno dei Residenti (sempre che essi siano in grado aprire; in caso di calamità? ad esempio, lo sarebbero? O sarebbero solonella speranza che l'intervento avvenga il prima possibile?). Capita l'importanza ed alcuni ambiti di utilizzo, dovrebbe essere chiaro anche cosa intendesse il legislatore con "recapiti, anche telefonici"; si ponga quindi ed in essa si riporti anche un numero di reperibilità per le emergenze, tenendo conto che esso non è un fastidio, ma forse anche un'auto tutela dell'amministratore, visto che qualche sentenza ha iniziato a condannare per danni chi non si è fatto trovare all'occorrenza, seppur fuori orario ipoteticamente lavorativo, ma contribuendo così a danni maggiori. I cittadini-condòmini lo pretendano, se il loro amministratore non l'ha ancora fatto. E' auspicabile poi che anche gli organi istituzionali tutti, non solo la Squadra Mobile, negli esempi sopra riportati, ma anche VVFF e Squadra Volante, comprendano bene l'importanza di detta targa, almeno quando presente e che essa è lì proprio per loro, perché possano più efficientemente fornire il loro servizio ai residenti ed alla cittadinanza tutta.
Franco Pani
Presidente Nazionale Confamministrare e Resp. Centro Studi Condominiali di Confabitare
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