di Valeria Zeppilli - Gli stalker in Gran Bretagna rischiano davvero tanto. E' di questi giorni l'eclatante sentenza che ha portato alla condanna di un ragazzo a non avvicinarsi più a nessuna donna.
Il 29enne è stato riconosciuto colpevole di molestie ai danni di tre donne che si erano recate al parco per fare jogging, poiché aveva urtato una di loro e pedinato le altre due, urlando nei confronti delle vittime commenti a sfondo sessuale.
Già in passato la polizia aveva invitato il ragazzo ad astenersi da simili comportamenti molesti, ma senza alcun risultato. Ora quindi, sebbene si sia salvato dal carcere, il giovane "non potrà per tutta la sua vita avvicinare, entrare in contatto o seguire una donna con comportamenti che possano causare allarme o disagio". In caso contrario, nulla lo salverà più dalla reclusione (sino a 5 anni) e non solo: dovrà pagare anche una multa pari a 5mila sterline.
Il Criminal Behaviour Order
Quello inflitto al ragazzo, più precisamente, è il Criminal Behaviour Order, ovverosia un avviso di pericolosità sociale previsto dal codice penale britannico per tutelare la collettività da situazioni di molestia, allarme o disagio punendo anche coloro che hanno compiuto reati contro la società non particolarmente gravi.
Il divieto di avvicinamento in Italia
Il provvedimento emesso nei confronti dello stalker d'oltremanica si avvicina, sebbene in maniera esasperata, ad una misura cautelare conosciuta anche nell'ordinamento italiano: il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.
L'articolo 282-ter del nostro codice penale, infatti, prevede per il giudice la facoltà di emanare nei confronti dell'imputato un provvedimento con il quale gli prescrive di non avvicinarsi a determinati luoghi, abitualmente frequentati dalla vittima dei suoi comportamenti, oppure di mantenere una distanza determinata o dai predetti luoghi o, più genericamente, dalla vittima stessa.
Al massimo, in Italia, è possibile, in presenza di ulteriori esigenze di tutela, vietare anche di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati dai prossimi congiunti della vittima o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva oppure prescrivere il mantenimento di una determinata distanza dai predetti luoghi o soggetti.