di Valeria Zeppilli - L'accesso agli atti amministrativi in Italia ha una nuova regolamentazione: quella contenuta nel FOIA - Freedom of Information Act - entrato in vigore il 23 dicembre 2016.
- Cos'è il FOIA
- Chi può accedere agli atti amministrativi
- Destinatari della richiesta
- Atti accessibili
- Quando la P.A. può rifiutare la domanda di accesso
- Obbligo di motivazione del rifiuto
- Risposta entro 30 giorni
- Linee guida ANAC
Cos'è il FOIA
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La conseguenza principale del FOIA (Freedom of Information Act) è che ora tutti i cittadini possono accedere liberamente e gratuitamente agli atti e ai documenti della Pubblica Amministrazione, a prescindere da una specifica motivazione a sostegno della loro richiesta.
La trasparenza e la lotta alla corruzione, insomma, rubano il posto di primo piano alla privacy.
Chi può accedere agli atti amministrativi
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Come detto, la richiesta di accesso agli atti può essere fatta oggi da chiunque anche per pura curiosità, e quindi a prescindere da uno specifico interesse, senza necessità di fornire precise motivazioni e senza che ciò comporti alcun onere economico se non eventualmente quello per la riproduzione cartacea del documento richiesto.
Destinatari della richiesta
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Tutti coloro che hanno interesse, per qualsiasi ragione, ad accedere a un atto amministrativo devono quindi farne richiesta alla PA rivolgendosi o all'URP dell'amministrazione di riferimento o al diverso ufficio che eventualmente è indicato sul sito internet di quest'ultima o, infine, direttamente all'ufficio presso il quale si trovano materialmente gli atti, i documenti o le informazioni di interesse.
L'istanza può essere presentata anche telematicamente.
Atti accessibili
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In generale, la richiesta di accesso può avere ad oggetto tutti gli atti e i documenti delle pubbliche amministrazioni, sia statali, che regionali, che locali (ma non quelli di enti privati come fondazioni, società e così via).
Va precisato che, almeno astrattamente, non necessitano di un'esplicita richiesta di accesso le informazioni con riferimento alle quali le PP.AA. hanno già l'obbligo di pubblicazione nel proprio sito internet, alla sezione "amministrazione trasparente" (con la conseguenza che, se tale obbligo non è ottemperato, il cittadino deve rivolgersi al responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza).
Quando la P.A. può rifiutare la domanda di accesso
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In ogni caso, sebbene oggi il diritto di accesso agli atti amministrativi abbia contenuti più dilatati rispetto al passato, ciò non toglie che le pubbliche amministrazioni in determinati casi abbiano ancora il diritto, o meglio il dovere, di rifiutare l'istanza.
Il rifiuto, più in particolare, è necessario nel caso in cui l'accesso agli atti comporta un pregiudizio a interessi pubblici o a interessi privati.
Gli interessi pubblici ai quali ci si riferisce, nel dettaglio, sono il segreto di Stato, la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico, le relazioni internazionali, la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato, la sicurezza nazionale, la difesa e le questioni militari, lo svolgimento regolare di attività ispettive e la conduzione di indagini su reati e il loro perseguimento.
Gli interessi privati idonei a giustificare il rifiuto di accesso agli atti, invece, vanno individuati nella protezione dei dati personali, nella libertà e nella segretezza della corrispondenza, in determinati interessi economici e commerciali di un singolo individuo o di una società (tra i quali la tutela della proprietà intellettuale, del diritto d'autore e dei segreti commerciali).
Obbligo di motivazione del rifiuto
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In ogni caso, l'amministrazione che rifiuta una richiesta di accesso deve darne adeguata motivazione all'interessato.
Quest'ultimo, se non la condivide, può innanzitutto fare istanza di riesame al responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza, il quale è chiamato a dare riscontro con provvedimento motivato.
L'interessato può poi rivolgersi anche al TAR, per opporsi giudizialmente sia alla decisione della pubblica amministrazione alla quale si è rivolto che a quella del responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.
Infine, nel caso in cui il destinatario dell'istanza rifiutata sia un'amministrazione regionale o locale è possibile ricorrere al difensore civico istituito nel proprio ambito territoriale o, ove assente, in quello immediatamente superiore.
Risposta entro 30 giorni
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In generale, dinanzi ad un'istanza di accesso, l'amministrazione è tenuta a rispondere, positivamente o negativamente nei limiti sopra visti, entro il termine massimo di 30 giorni.
Se non vi provvede, vale la regola del silenzio-assenso e l'istanza deve considerarsi accolta.
In alcuni casi, però, il predetto termine è dilatato, con conseguente dilatazione anche del momento in cui la regola sopra citata produce le sue conseguenze. Ci si riferisce, in particolare, all'ipotesi in cui la richiesta crei potenzialmente danno ad altri soggetti, definiti controinteressati (si pensi, ad esempio, a coloro che precedono il richiedente nella graduatoria di un concorso pubblico).
Se essa si verifica, la PA deve comunicare la richiesta di accesso a tali soggetti, i quali avranno dieci giorni per opporsi.
Il termine di 30 giorni, quindi, resta sospeso e rinizia a decorrere dopo che è trascorso il periodo concesso ai controinteressati per l'opposizione.
Linee guida ANAC
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A seguito dell'entrata in vigore del FOIA, l'ANAC - autorità garante anticorruzione ha redatto delle linee guida d'intesa con il garante della privacy al fine di fornire a tutti i cittadini e le PP.AA. delle regole operative per gestire al meglio la novità.
In particolare, in esse si è previsto tra le altre cose l'obbligo per tutte le amministrazioni di istituire un apposito ufficio per l'accesso civico, di formare un registro delle istanze e di aggiornare i propri regolamenti interni sulla conoscenza dei dati e dei documenti.
Con specifico riferimento alla privacy, si segnala che le linee guida hanno chiarito che, nel caso in cui sia a rischio la riservatezza di determinati individui, i documenti devono essere consegnati con i necessari omissis.
Il documento concordato tra ANAC e garante, infine, rileva per aver posto dei limiti che hanno in un certo ridimensionato il nuovo FOIA, tra i quali l'esclusione della rielaborazione di dati dal potenziale oggetto delle istanze di accesso.
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