di Valeria Zeppilli - L'era digitale del processo amministrativo è iniziata il 1° gennaio 2017 e, pertanto, tutti i ricorsi depositati da questa data in poi devono seguire le regole del deposito telematico attraverso il Siga, ovverosia il sistema informatico della giustizia amministrativa.
In questa guida vediamo come funziona e come opera il PAT, il Processo Amministrativo Telematico.
Indice:
- PAT: la disciplina
- Processo Amministrativo Telematico: il punto di accesso
- Processo Amministrativo Telematico: deposito ricorso
- Deposito tramite portale dell'avvocato
- PAT: quanto può pesare il deposito
- Formati ammessi nel Processo Amministrativo Telematico
- Processo Amministrativo Telematico: Help desk e f.a.q.
- PAT: vecchi ricorsi e doppio binario
PAT: la disciplina
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L'attuazione del processo amministrativo telematico è disciplinata da un apposito regolamento (che fa applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo numero 104/2010): quello approvato con il d.p.c.m. numero 40 del 21 marzo 2016.
L'allegato A del regolamento contiene poi le specifiche tecnico-operative relative ad ogni sua singola disposizione, che rappresentano un importantissimo sussidio per tutti gli utenti.
Processo Amministrativo Telematico: il punto di accesso
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Come detto, il processo amministrativo telematico è gestito attraverso il Siga.
Ad esso si accede, in via gratuita, esclusivamente attraverso il sito www.giustizia-amministrativa.it, autenticandosi nella sezione "portale dell'avvocato" attraverso le credenziali fornite dopo il primo accreditamento e utilizzando l'indirizzo p.e.c. presente nei pubblici elenchi.
L'unicità del punto di accesso costituisce una delle grandi differenze del PAT rispetto al PCT, che si affianca a quella rappresentata dalla superfluità di uno specifico redattore di atti: dal sito istituzionale della giustizia amministrativa è infatti anche possibile scaricare gratuitamente l'ultima versione di Adobe Acrobat Reader dotata della facoltà di apporre la firma digitale, attraverso la quale compilare i moduli in pdf per il deposito di atti, istanze ante causam, richieste, ricorsi.
Ogni modulo rappresenta la busta da firmare digitalmente e spedire tramite p.e.c. o caricare direttamente sul sito.
In tal modo i nuovi fascicoli processuali saranno interamente digitalizzati, in quanto gli atti e i documenti che li andranno a comporre saranno documenti informatici o copie informatiche di documenti cartacei.
È consigliabile scaricare di volta in volta i moduli necessari, in quanto potrebbero subire aggiornamenti che non rendono più accettabili dal sistema le versioni obsolete.
Processo Amministrativo Telematico: deposito ricorso
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Nel processo amministrativo telematico, il deposito tramite p.e.c. rappresenta la regola generale.
L'oggetto del messaggio non deve contenere particolari diciture, ma è libero. L'unica accortezza formale è quella di abilitare la ricevuta completa, ovverosia comprensiva sia di quella di accettazione che di quella di consegna.
Requisiti della pec
La casella p.e.c. utilizzata per il PAT deve avere però dei requisiti specifici: deve conservare le ricevute dei messaggi trasmessi, deve essere dotata di software antispam e antivirus, deve garantire uno spazio su disco.
Tempestività del deposito tramite pec
La tempestività del deposito va valutata considerando la ricevuta di accettazione, che deve essere generata entro le ore 24 del giorno di scadenza del termine.
Nelle ipotesi in cui il codice prevede, con riferimento al rito camerale, il deposito sino al giorno precedente la trattazione in camera di consiglio, l'ultimo termine utile è alle ore 12 di tale giorno.
È ovviamente indispensabile che il deposito vada comunque successivamente a buon fine, ovverosia che l'avvocato riceva anche una prima ricevuta di consegna da parte del gestore del Siga e un ulteriore messaggio denominato registrazione deposito, che in genere arriva entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo e contiene l'indicazione del numero di protocollo e l'elenco degli atti e dei documenti trasmessi.
Può anche accadere che l'avvocato riceva infatti un messaggio di mancato deposito (evenienza che si verifica nel caso di omesso rispetto delle specifiche tecniche) o che non riceva alcuna ricevuta (trovandosi così costretto per ragioni a lui estranee a ripetere l'invio, anche ai fini della rimessione in termini).
Deposito tramite portale dell'avvocato
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Quando il documento pesa oltre 50 megabyte o nel caso in cui altre comprovate ragioni tecniche impediscono l'utilizzo della p.e.c., è possibile ricorrere al deposito tramite upload sul sito della giustizia amministrativa.
A tal fine, basta collegarsi alla sezione dedicata del portale dell'avvocato e seguire le istruzioni appositamente predisposte.
L'avvenuta ricezione del deposito è attestata dal Siga con un messaggio generato all'esito della procedura.
Tempestività del deposito tramite portale dell'avvocato
La registrazione del deposito segna il momento utile ai fini della valutazione della tempestività dello stesso, tuttavia esso è seguito, nelle 24 ore successive, da un messaggio p.e.c. contenente il numero di protocollo assegnato.
PAT: quanto può pesare il deposito
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Nel depositare gli atti e i documenti con il nuovo sistema occorre considerare i limiti dimensionali accettati dal sistema, specificati dal segretario generale della giustizia amministrativa con decreto del 23 dicembre 2016.
In particolare, in caso di invio via p.e.c. ogni singolo file non può superare i 10 megabyte, mentre il limite complessivo di peso degli allegati a un messaggio è (come accennato) di 30 megabyte. È comunque possibile provvedere a depositi frazionati inserendo nel primo modulo l'indice di tutti gli atti e documenti e facendo solo riferimento ad esso nei successivi invii.
In caso, invece, di upload sul sito istituzionale della giustizia amministrativa, i predetti limiti si estendono ed arrivano a 30 megabyte per singolo file e a 50 megabyte complessivi, anche in questo caso con possibilità di deposito frazionato.
Infine, nel caso in cui un singolo file superi anche i 30 megabyte e non sia frazionabile, è possibile chiederne l'acquisizione direttamente tramite la segreteria degli organi giurisdizionali o, in casi eccezionali e previa autorizzazione, provvedere al deposito cartaceo.
Formati ammessi nel Processo Amministrativo Telematico
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Tutti gli atti difensivi che rientrano nel campo di applicazione del PAT, siano essi ricorsi o successive memorie, possono essere depositati esclusivamente in formato nativo digitale.
È a tal fine possibile utilizzare anche i formati TXT, RTF o PDF ottenuto dalla trasformazione di file creati con editor di testi.
Per quanto riguarda i documenti, invece, oltre ai predetti formati sono ammissibili i jpg, tiff e gif, gli zip e rar, le e-mail e anche le scansioni, nel caso in cui essi siano disponibili solo in versione cartacea.
La procura alle liti
Tra i documenti disponibili solo in versione cartacea rientra anche la procura alle liti.
Con riferimento ad essa, quindi, è ammessa la scansione che dovrà poi essere asseverata dal difensore e poi sottoscritta con autonoma firma digitale.
La firma apposta in calce al modulo, infatti, non è valida anche a tal fine.
Processo Amministrativo Telematico: helpdesk e faq
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Per permettere agli avvocati di districarsi al meglio nel mondo del processo amministrativo telematico, contestualmente alla sua entrata in vigore è stato anche attivato un helpdesk che offre aiuto nella risoluzione delle questioni tecnico-informatiche (non di quelle di natura giuridica).
Per avvalersene è possibile inviare un'e-mail all'indirizzo helpdesk-pat@giustizia-amministrativa.it o chiamare il numero 06/68273131, dal lunedì al venerdì non festivi dalle ore 9 alle ore 19.
Infine, sul sito della giustizia amministrativa è anche possibile scaricare i moduli da compilare per il deposito delle Faq.
PAT: vecchi ricorsi e doppio binario
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L'entrata in vigore del PAT, in ogni caso, non è avvenuta in maniera drastica, ma si è optato per un ingresso che dia agli avvocati il tempo di familiarizzare con la novità.
Infatti, a tutti i ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2016, sino all'esaurimento del grado di giudizio e comunque non oltre il 1° gennaio 2018 hanno continuato ad applicarsi le vecchie norme.
Le eventuali questioni di diritto sull'applicazione del processo amministrativo telematico potranno poi giustificare sino al 31 dicembre 2019 la rimessione della causa all'adunanza plenaria.
Infine, anche dove pienamente operativo, il PAT ha continuato a viaggiare ancora per un anno seguendo un doppio binario, dato che al deposito telematico si è affiancato, per tutto il 2017, il deposito della copia cartacea di cortesia.