Per il Tribunale di Genova tale circostanza è idonea, semmai, a concretare un inadempimento contrattuale

di Valeria Zeppilli - Se la delibera condominiale non rispetta gli accordi raggiunti in sede di mediazione, essa non può per ciò solo considerarsi invalida, neppure astrattamente.

A detta del Tribunale di Genova, tale circostanza è semmai idonea a concretare un inadempimento contrattuale, da contestare in maniera differente che mediante impugnazione della delibera.

Con la sentenza numero 3769/2016 qui sotto allegata, il giudice del capoluogo ligure ha così rigettato l'impugnazione presentata da tre condomini avverso la delibera condominiale con la quale erano stati disposti dei lavori straordinari senza tener conto delle procedure operative appositamente concordate in sede di mediazione stragiudiziale.

In particolare l'accordo conciliativo prevedeva, in caso di lavori di valore superiore a 8mila euro (come quelli nella specie deliberati), la necessità di incaricare preventivamente un tecnico scelto dall'assemblea condominiale affinché espletasse un'opportuna perizia, la successiva delibera di approvazione lavori e la possibilità di incaricare un tecnico che redigesse un capitolato dei lavori volto ad ottenere dei preventivi omogenei.

Per i giudici, oltre al fatto che il mancato rispetto di tali accordi non è motivo di invalidità della delibera ma semmai di inadempimento contrattuale, dinanzi alle doglianze dei condomini deve rilevarsi anche che nella specie quanto concordato in mediazione non fissa una sequenza procedimentale in modo inderogabile e che, peraltro, non può dirsi violato solo per il fatto che l'assemblea ha approvato il capitolato di lavori.

Nulla da fare, insomma: la delibera è valida ed efficace.


Si ringrazia l'Avv. Clara Maria De Mitri per la cortese segnalazione

Tribunale di Genova testo sentenza numero 3769/2016
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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