La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 9801/2005) ha stabilito che "la sessualità costituisce uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2 Costituzione impone di garantire". I Giudici hanno inoltre aggiunto che è "l'omessa informazione ad integrare l'illecito, quale fatto violativo dell'obbligo di lealtà"; illecito derivante dalla lesione del diritto fondamentale del coniuge a realizzarsi pienamente nella famiglia, nella società ed eventualmente come genitore. I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che tale comportamento costituisce "una violazione della persona umana intesa nella sua totalità, nella sua libertà dignità, nella sua autonoma determinazione al matrimonio, nelle sue aspettative di armonica vita sessuale, nei suoi progetti di maternità, nella sua fiducia in una vita coniugale fondata sulla comunità, sulla solidarietà e sulla piena esplicazione delle proprie potenzialità nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela risiede negli articoli 2, 3, 29 e 30 Costituzione". Infine, la Corte ha precisato che la lesione del diritto alla sessualità "vale a qualificare il danno subito in termini di ingiustizia, mentre restano da accertare le conseguenze pregiudizievoli alla medesima derivate sia sotto il profilo patrimoniale che del danno non patrimoniale".
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