di Valeria Zeppilli - Prima di procedere al recupero delle spese condominiali nei confronti di un condomino moroso, l'amministratore di condominio è tenuto a diffidare anche tutti i suoi eventuali comproprietari. Se non lo fa, il decreto ingiuntivo eventualmente ottenuto deve considerarsi nullo.
Così, con sentenza del 1° marzo 2016 (qui sotto allegata), il Giudice di Pace di Taranto ha accolto l'opposizione avverso un'ingiunzione di pagamento notificata unitamente al precetto, presentata dal comproprietario di un'unità immobiliare che contestava, tra le altre cose, l'avventatezza dell'azione giudiziale dell'amministratore, avviata senza essersi prima accertato dell'interessamento degli altri proprietari al pagamento delle quote richieste.
Per il giudicante, prima di procedere al recupero giudiziale, in presenza di più proprietari l'amministratore avrebbe dovuto dare prova di aver messo in mora tutti gli aventi diritto e comproprietari.
In assenza di tale adempimento, insomma, non è possibile chiedere validamente un decreto ingiuntivo nei confronti di uno solo di essi.
Il nominativo indicato nelle tabelle millesimali vale infatti solo sino al momento in cui i pagamenti avvengono bonariamente, mentre quando diviene necessario procedere coattivamente non può prescindersi dal tenere in debito conto gli atti di proprietà dei condomini e/o catastali.
Per evitare l'atto del tutto annullabile, sarebbe in altre parole bastato eseguire una visura degli atti catastali e acquisire in tal modo le intestazioni delle diverse unità immobiliari.
Senza considerare che l'amministratore ha anche un preciso dovere di istituire e aggiornare un'anagrafe condominiale in cui raccogliere le generalità dei proprietari e dei titolari dei diritti reali e personali di godimento sui beni in condominio.
Una leggerezza non da poco, insomma, che pone nel nulla il decreto ingiuntivo e il precetto.
Giudice di Pace di Taranto testo sentenza 1 marzo 2016
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