- Cos'è la servitù di passaggio
- Costituzione della servitù per contratto
- Costituzione della servitù per usucapione
- Usucapione servitù di passaggio: requisiti
- Cosa sono i segni visibili?
- Onere della prova
Cos'è la servitù di passaggio
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La servitù di passaggio è un diritto reale limitato. Essa si estrinseca nel peso che viene imposto su un fondo, cd. servente, per l'utilità di un altro fondo appartenente ad altri, cd. dominante. Tale peso, nella specie, è rappresentato dalla possibilità di transitare sul fondo servente per accedere al fondo dominante.
Costituzione della servitù per contratto
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In forza di quanto stabilito dall'articolo 1350, numero 4), del codice civile, la servitù di passaggio, di regola, va costituita per atto scritto.
Il che vuol dire che il proprietario di un fondo, che abbia necessità di transitare sul fondo del vicino per accedere al proprio, deve accordarsi con l'altro proprietario e stipulare per iscritto un contratto con il quale gli viene formalmente concessa la titolarità del diritto reale limitato in analisi.
Costituzione della servitù per usucapione
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Anche in mancanza di atto scritto, tuttavia, è possibile che la servitù di passaggio si costituisca comunque. Ciò può avvenire a seguito di usucapione del relativo diritto.
Si ricorda che l'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un diritto reale di godimento, che avviene a seguito di possesso del bene o del diritto uti dominus, in maniera continuata e ininterrotta per un certo periodo di tempo determinato dalla legge (e talvolta con il concorso di determinati requisiti ulteriori. Vai a Usucapione - guida legale con fac-simile di citazione).
La servitù di passaggio, più in particolare, può essere usucapita laddove, pur in assenza di atto scritto, la stessa sia stata esercitata per venti anni in maniera continuata e ininterrotta.
Usucapione servitù di passaggio: requisiti
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In realtà i requisiti richiesti per l'usucapione della servitù di passaggio, non si limitano all'esercizio ventennale del diritto nei modi sopra visti.
Oltre al protrarsi dell'esercizio del diritto di transito sul fondo servente per il predetto periodo in maniera continuata e ininterrotta, è infatti necessario provare anche che sul terreno del vicino, oggetto del transito, siano presenti delle opere permanenti, visibili, idonee allo scopo e che per almeno venti anni hanno avuto come funzione inequivoca quella del transito di persone o veicoli finalizzato all'accesso dalla pubblica via al fondo dominante o alla fuoriuscita da quest'ultimo verso la prima.
Si sottolinea che tutti questi requisiti, ove sussistenti, non trovano alcun ostacolo nell'eventuale mutamento nel corso degli anni della proprietà del fondo servente.
Cosa sono i segni visibili?
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A chiarire cosa sono i segni visibili di opere permanenti lo spiega molto chiaramente la Cassazione nell'ordinanza n. 27515/2022: "il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art.1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti, obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Non è al riguardo sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù".
In relazione alla visibilità e permanenza delle opere in grado di dimostrare l'esercizio del passaggio, sempre la Cassazione nell'ordinanza n. 27717/2022 ha avuto altresì modo di chiarire che spetta al giudice di merito valutare il fatto storico oggetto di discussione tra le parti in sede di contraddittorio, deve quindi essere accolto il motivo sollevato da chi ritiene di aver acquisito il diritto di passaggio per usucapione sul fondo dominante se lo stesso dichiara che l'opera destinata all'esercizio del passaggio è costituita da cancello collocato sul fondo dominante di proprietà del vicino.
Onere della prova
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L'onere della prova necessaria ai fini dell'usucapione spetta, ovviamente, al proprietario del fondo dominante che intende ottenere la titolarità effettiva del diritto di servitù (ad esempio per difendersi da atti del vicino volti a negargli, improvvisamente, la possibilità di transito).
Tale prova, sulla base di quanto visto, deve avere ad oggetto:
-
il transito sul fondo altrui per un periodo almeno ventennale,
-
la sussistenza per tutto tale periodo di opere sul fondo altrui finalizzate all'esercizio del transito,
-
la visibilità e la permanenza di tali opere,
-
la loro inequivocabile destinazione all'esercizio della servitù di passaggio,
-
la loro idoneità a rendere l'esistenza della servitù percepibile e manifesta a tutti.
Insomma: ai fini dell'usucapione è necessario dare la prova che l'onere sia sopportato dal vicino da lungo tempo, in maniera continua e non occasionale.