Avv. Isabella Vulcano - Cosa succede se l'amministratore nega al condomino la documentazione bancaria e, in primis, l'estratto conto, relativa alle spese sostenute dal condominio? Il condomino può rivolgersi direttamente alla banca. Ma procediamo con ordine.
Come noto, a seguito della legge di riforma del condominio (l. n. 220/2012) tutti gli amministratori devono, obbligatoriamente, dotare il condominio che amministrano di un conto corrente.
Non è infrequente che i condomini richiedano al proprio amministratore di poter visionare l'estratto conto bancario relativo alle spese sostenute.
Una recente ed interessante pronuncia dell'Arbitro Bancario e Finanziario (la n. 7960/2016, qui sotto allegata) ha stabilito che, in caso di rifiuto dell'esibizione dei documenti da parte dell'amministratore, il condomino richiedente può rivolgersi direttamente alla banca.
La visione della documentazione bancaria è un diritto del condomino ed è importante evidenziare che l'istituto di credito non può sottrarsi a tale richiesta accampando ragioni di privacy, atteso che il conto corrente è - in definitiva - di proprietà dei singoli condomini.
Diritto di accesso alla documentazione bancaria del condominio: come si esercita in pratica?
E' possibile che si verifichi la seguente ipotesi: il condomino chiede l'estratto conto e la lista movimenti (entrate - uscite) all'amministratore il quale finge di dimenticare tale richiesta facendo trascorrere molto tempo. Il condomino, anziché intentare una causa decide di inoltrare la propria richiesta direttamente alla banca. L'impiegato addetto, tuttavia, nega la documentazione sostenendo che essa può essere fornita solo su richiesta dell'amministratore. Come risolvere questo problema?
L'Arbitro Bancario si pronuncia proprio sul punto: non è vero che l'estratto conto può essere richiesto alla banca solo e sempre dall'amministratore, al contrario: qualora il condomino dopo aver fatto richiesta all'amministratore tramite raccomandata a/r non riceva riscontro, egli può ben rivolgersi alla banca la quale sarà tenuta ad esibire il tutto.
E' molto importante che la richiesta venga fatta all'amministratore per iscritto onde poter dimostrare l'assenza di riscontro nei confronti del condomino e giustificare, in tal modo, la successiva richiesta all'istituto di credito.
Si tratta, pertanto, di un vero e proprio diritto di accesso agli atti in capo al condomino.
Grazie alla suddetta pronuncia, quindi, la posizione del condomino risulta "alleggerita" avendo egli, in ogni caso, diritto a visionare la documentazione bancaria relativa al condominio.
Abf, decisione n. 7960/2016