di Valeria Zeppilli - Non è possibile concedere l'attenuante della minore gravità all'autore di una violenza sessuale solo perché la vittima è una prostituta.
Con la sentenza numero 3919/2016 qui sotto allegata il Tribunale di Bari ha infatti sottolineato che il bene della libertà sessuale afferisce alla più intima sfera personale dell'individuo, a prescindere dalla condotta di vita di ciascuno. Anche per le persone dedite al meretricio, quindi e ovviamente, vale il principio dell'autodeterminazione e la loro volontà di vendere il proprio corpo non può essere influenzata dalle altrui decisioni.
Nel caso di specie, la vittima della violenza sessuale era una ragazza nigeriana, che esercitava abitualmente la prostituzione e che era stata violentata da un uomo con il quale intratteneva da tempo una relazione extraconiugale, al termine di un acceso litigio.
L'uomo, citato in giudizio, aveva tentato di fare leva sulla non configurabilità del reato o, in subordine, sul riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 3 dell'articolo 609-bis del codice penale.
Ma per i giudici tali tentativi non possono condurre ad alcun risultato.
La circostanza attenuante speciale rivendicata dall'imputato può essere concessa, infatti, solo all'esito di una valutazione globale del fatto che tenga conto delle condizioni della vittima (mentali e fisiche), dei mezzi utilizzati e delle modalità esecutive.
La condotta di vita della persona offesa, invece, non rileva a nulla e non importa che la stessa disponga della propria libertà sessuale "con leggerezza ed anche in maniera prezzolata".
Tribunale di Bari testo sentenza numero 3919/2016