di Valeria Zeppilli - Attenti a inviare il certificato medico al datore di lavoro durante le ferie: tale comportamento è idoneo a integrare la volontà di convertire l'assenza per ferie in assenza per malattia, senza che sia necessaria una richiesta esplicita del lavoratore in tal senso.
La Corte di cassazione, con sentenza numero 284 del 10 gennaio 2017 (qui sotto allegata), ha infatti affermato tale principio, ricordando anche che, a riguardo, non può non considerarsi che con sentenza numero 616/1987 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2109 del codice civile nella parte in cui non prevede che la malattia sospenda il decorso del periodo feriale quando si manifesti durante lo stesso.
Nel caso di specie, oltretutto, la lavoratrice, anche dopo aver inviato i certificati "incriminati", aveva accettato un nuovo cedolino paga nel quale le giornate di trattamento di emodialisi al quale si era sottoposta erano state imputate a malattia, con conseguente ricalcolo delle competenze, a sostituzione del primo, senza aver formulato alcuna censura a riguardo.
Con l'occasione la Cassazione ha anche precisato che con riferimento al licenziamento per superamento del periodo di comporto si può parlare di contestazione delle assenze in maniera solo impropria, trattandosi di recesso assimilabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo più che al licenziamento disciplinare.
Di conseguenza non è onere del datore di lavoro quello di indicare i singoli giorni di assenza, essendo sufficiente che egli fornisca delle indicazioni più complessive, come quelle aventi ad oggetto il numero totale delle assenze che si sono verificate in un determinato periodo, ma idonee ad evidenziare che, in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, vi sia stato superamento del periodo di comporto.
Per i giudici comunque, nonostante ciò, va precisato che resta fermo l'onere di allegare e provare compiutamente, nell'eventuale sede giudiziaria, i fatti costitutivi del potere che il datore di lavoro ha esercitato.
Corte di cassazione testo sentenza numero 284/2017