In una recente sentenza (n.1/05) il Tribunale di Lanciano ha affrontato il tema della responsabilità dei medici odontoiatri precisando che l'obbligo di informazione che normalmente grava sui sanitari si applica anche a costoro "non potendosi validamente sostenere che la cogenza di tale obbligo in ambito odontoiatrico debba essere stemperata e ridotta in relazione a quelle prestazioni di routine che sono sufficientemente note alla generalità delle persone. Il contenuto dell'obbligo di informazione deve infatti essere adeguato alle caratteristiche specifiche del paziente con il quale il dentista si relaziona, onde assolvere al proprio obbligo di informare secondo correttezza e buona fede". Sulla scorta di tale principio il Tribunale ha ritenuto responsabile un odontoiatra per aver omesso di informare la propria paziente dei rischi che la terapia ortodontica eseguita (applicazione di apparecchio fisso) avrebbe potuto comportare. Tribunale di Lanciano, 3 gennaio 2005, n.1 (Si ringrazia l'Avv. Filippo De Rosa per aver segnalato la sentenza e trasmesso il testo integrale)
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