La legittimità dell'iscrizione ipotecaria dell'agente della riscossione sull'azienda conferita in un fondo patrimoniale
Dott.ssa Giusi Antonia De Prisco - E' possibile sottrarre alle azioni esecutive dell'ADR quei beni facenti parte di un fondo patrimoniale? Ed è questa la risposta che si cerca di argomentare per il tramite di questo articolo, partendo dall'assunto precisato dalla Corte di Cassazione , sez. Tributaria, nell'ordinanza n. 3738 del 24 Febbraio 2015. Ordunque, i beni costituiti in fondo patrimoniale non possono essere sottratti all'azione esecutiva di Equitalia quando lo scopo perseguito nell' obbligarsi era quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi in senso ampio. Il caso esaminato dagli Ermellini riguardava due contribuenti, coniugi, i quali avevano impugnato l'iscirizione ipotecaria sui beni di un'azienda agricola, conferiti in fondo patrimoniale
, eccependo che l'iscrizione era scaturita da un debito che era sorto nell'esercizo dell'attività imprenditoriale del marito, essendo pertanto da considerare estraneo ai bisogni della famiglia. L'iter giudiziario termina , in prime cure , respingendo il ricorso collettivo dei coniugi. Il giudice del gravame ha accolto l'appello dei coniugi attesa la natura extra familiare dei debiti cui l'iscirizione si riferiva; natura di cui l'agente della riscossione era consapevole. Occorre, pertando, porre l'attenzione su quelli che sono definiti bisogni della famiglia. Gli Ermellini, accogliendo il ricorso in Cassazione del Fisco, hanno statuito che il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo patrimoniale
va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia. Ciò facendo rilevare l'erroneità della statuizione della sentenza impugnata secondo cui "trattandosi di credito di natura tributaria si ritiene che trattasi, per ciò stesso, di credito di natura extrafamiliare". Occorre però analizzare la naura del debito in questione e se esso possa dirsi contratto per soddisfare i bisogni della famiglia ; precisando inoltre, che se è vero che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è vero altresì che tale circostanza non è neppure idonea a esludere in via di principio che il debito possa dirsi contratto
, appunto, per soddisfare questi bisogni. Se il tutto viene visto sotto quest'ottica, si desume che non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell'obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio sopra descritto. Ne consegue che il giudice del gravame, in sede di rinvio, dovrà quindi effettuare un nuovo giudizio alla luce dei precisati principi. Ritornando sulla definizione di BISOGNI FAMILIARI , possiamo dire che i beni costituiti nel fondo patrimoniale, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, possono costituire oggetto di ipoteca ad opera di terzi solo nei limiti in cui sono suscettibili di esecuzione forzata e, quindi, solo in relazione all'inadempimento di obbligazione assunte nell'interesse della famiglia (Cass. n. 7880/2012). Spetta al contribuente fornire la prova della estraneità del debito fiscale ai bisogni familiari e della conoscenza della estraneità in capo al creditore. Nel caso di specie, il coniuge avendo costituito un fondo patrimoniale, e conferendovi un suo bene ed intendendo agire contro un suo creditore per l'illegittimità dell'ipoteca, deve allegare e provare che il debito è stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore era a conoscenza di tale circostanza. Pertanto, l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo che li hanno conferiti nel fondo, qualora il debito del coniuge o del terzo sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari e, quando, ancorchè sia stato contratto per uno scopo estraneo a tali bisogni, il titolare del credito per cui l'esattore procede alla riscossione non conosceva tale estraneità. "Viceversa, l'esattore non può iscrivere ipoteca su tali beni e l'eventuale iscrizione è illegittima se il creditore conosceva tale estraneità". Tutto ciò giustifica che qualora il coniuge ha costituito un fondo patrimoniale familiare conferendovi un suo bene ed agisca contro il suo creditore chiedendo, in ragione della sua appartenza al fondo, la declaratoria, ai sensi dell'art. 170 c.c., della illegittimità dell'iscrizione ipotecaria che egli abbia fatto sul bene, deve allegare e provare che il debito per cui sia stata iscritta ipoteca è stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore era a conoscenza di tale circostanza. Tali oneri probatori sussistono anche in relazione all'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 - Cass. n. 5385/2013. I debiti tributari non sono estranei ai bisogni della famiglia, in quanto proprio nelle attività lavorative e imprenditoriale che costituiscono fonti di reddito essa trova i mezzi di sostentamento. Ne consegue che dette attività non possono essere considerate estranee al soddisfacimento di detti bisogni e di conseguenza, non lo possono esserlo le correlate obbligazioni tributarie, che costituiscono una indefettibile condizione per la legittima esplicazione delle attività stesse. In proposito è determinante l'insegnamento dei giudici di legittimità secondo il quale va considerato che "vanno ricompresi nei bisogni della famiglia anche le esigenze volte al pieno soddisfacimento ed all'armonico sviluppo della famiglia nonchè al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzante da interessi meramente speculativi " (cfr. CTR Lazio n. 818/2014). 

g.a.deprisco@gmail.com


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: