Il Tribunale di Lanciano con sentenza n.1/05 ha stabilito che: "l'obbligazione medica ha un contenuto complesso che accanto alla prestazione principale vede gravare sul professionista tutta una serie di prestazioni accessorie ad essa collegate, volte ad impedire che si verifichino eventi che possano pregiudicare gli interessi facenti capo alle parti del rapporto obbligatorio. Si tratta dei c.d. obblighi di protezione, i quali trovano il loro fondamento giuridico in tutte quelle norme che impongono alle parti di un rapporto obbligatorio di comportarsi secondo buona fede e correttezza in applicazione del principio dell'alterum non laedere. Il medico, quindi, non è solo tenuto ad eseguire con perizia, diligenza e prudenza la prestazione principale, ma anche a vigilare sulla salute del suo assistito in modo da evitare il verificarsi di quei danni alla salute del paziente che, sulla scorta della dottrina medica disponibile, sono prevedibilmente connessi all'intervento praticato". Tribunale di Lanciano, 3 gennaio 2005, n.1 (Si ringrazia l'Avv. Filippo De Rosa per aver segnalato la sentenza e trasmesso il testo integrale)
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