La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 18449/2005) ha stabilito che "l'invio, in rapida sequenza, di due messaggi (sms) di contenuto ingiurioso (?) non appaiono idonei a ledere il bene giuridico della privata tranquillità ma soltanto quello dell'onore personale". I Giudici del Palazzaccio hanno aggiunto che "va, inoltre, considerato che la previsione incriminatrice, formulata in epoca in cui l'impiego del telefono era concepibile soltanto mediante comunicazioni vocali, non può ritenersi estensibile anche all'ipotesi in cui detto mezzo (nella specie telefono cellulare) sia utilizzato esclusivamente per l'invio dei cosiddetti 'sms', pienamente assimilabili agli scritti contemplati dall'articolo 594 piuttosto che alle comunicazioni telefoniche di cui all'articolo 660 Cp". Nella fattispecie, conclude la Corte, deve ritenersi integrato il reato di ingiuria.
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