Per il GdP di Treviso la sanzione è legittima solo se c'è il certificato di omologazione dell'apparecchio utilizzato

di Valeria Zeppilli - Quando l'amministrazione irroga una sanzione amministrativa che viene opposta, suo è l'onere di dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito. Se non lo fa, l'opposizione deve essere accolta.

Così argomentando nella sentenza numero 1007/2016 qui sotto allegata, il Giudice di Pace di Treviso ha accolto le doglianze di un automobilista avverso la multa per eccesso di velocità che gli era stata comminata a seguito di un accertamento mediante autovelox.

L'opposizione infatti, ricorda il giudicante, introduce un giudizio ordinario che verte sul fondamento della pretesa dell'amministrazione e in cui è quest'ultima ad assumere la veste sostanziale di attore, mentre l'opponente assume quella di convenuto.

E dato che l'operato della pubblica amministrazione si presume lecito sino a prova contraria, è la responsabilità dell'opponente a dover essere dimostrata in giudizio.

Nel caso di specie, però, la PA aveva depositato solo il certificato di conformità del campione omologato, mentre, come anche la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire nella richiamata sentenza numero 15042/2011, ai fini della validità di un accertamento la necessità di omologazione va riferita non al singolo modello ma al singolo esemplare. In altre parole: doveva essere prodotto il certificato di omologazione dell'autovelox utilizzato.

In mancanza, il verbale va annullato e la multa non si paga.

Si ringrazia il dott. Giorgio Marcon per la cortese segnalazione

GdP Treviso testo sentenza numero 1007/2016
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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