di Valeria Zeppilli - I titolari di un conto corrente cointestato hanno spesso un dubbio che li assilla: i creditori personali di uno di essi possono aggredire le somme dell'intero conto?
La seconda sezione civile della Corte di appello di Roma, con sentenza numero 6123/2016, si è pronunciata in maniera netta in un senso che li può di certo rassicurare: i cointestatari assumono la posizione di debitori solidali solo nei confronti della banca presso la quale hanno in essere il rapporto di conto corrente, come del resto solo nei confronti della stessa assumono il ruolo di creditori solidali.
Verso i terzi, però, no.
Con la conseguenza che il creditore procedente, nel caso in cui solo uno dei cointestatari sia suo debitore, può legittimamente pignorare solo le quote di conto corrente spettanti a questo mentre non può aggredire l'intero conto corrente.
Nel caso di specie è stato, quindi, accolto l'appello del cointestatario con liberazione dal vincolo della sua quota e tutti coloro che condividono il conto corrente con un soggetto che abbia dei debiti possono stare tranquilli: la loro quota è salva.
Pur se, purtroppo, in alcuni casi praticato, è insomma del tutto errato il comportamento delle banche che, una volta ricevuto un atto di pignoramento presso terzi, bloccano l'intero conto.
Ad ogni buon fine si precisa che, se manca la prova contraria, le quote del conto corrente cointestato di ciascun cointestatario si considerano uguali.
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