Limite edittale ed esigenze processuali

di Gianluca Giorgio - La Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite, con la pronuncia numero 36272 del 1 settembre 2016 (qui sotto allegata) ha esaustivamente elaborato un'importante lettura sull'applicazione di un recente istituto del nostro sistema penale.

Difatti con il cennato decisum, il giudicante si è pronunciato sul limite edittale per la sospensione del procedimento per messa alla prova

Ciò in quanto a ben leggere l'art.25 dell'attuale dettato costituzionale lo scopo e la funzione della pena o di qualsiasi altra sanzione dev'essere quella di rieducare il reo anche attraverso un lavoro di utilità sociale.

Tal'è lo scopo dell'istituto.

Infatti, tale meccanismo viene considerato una causa di estinzione del reato ovviamente laddove risulti essere positivo l'esito dello stesso. 

La sentenza in oggetto ben scorrendo il suo iter logico-giuridico, oltre a ribadire quanto segue, fissa con precisione le modalità con le quali è possibile avanzare la domanda per ottenere tale sostituzione.

Difatti, sostengono i giudici di legittimità, per il computo del reato si deve far esclusivamente riferimento alla somma del reato-base scomposto però dalle eventuali aggravanti comprese quelle speciali a cui la legge commina una pena differente.

Leggendo l'art. 168, comma 3, c.p, che disciplina l'istituto, esso recita che il limite non può oltrepassare i quattro anni. Pertanto tale dato, che rappresenta la somma per la pena edittale massima, è il confine per l'applicazione della norma. 

Siffatta lettura, orientata al principio di tassatività in materia penale, determina con precisione i limiti e l'applicazione delle pene e degli istituti giuridici che ad essi si riferiscono. 

Quindi, per ottenere l'applicazione della messa alla prova si deve semplicemente fare il calcolo della somma di pena prevista per il reato-base senza tenere in debita considerazione le eventuali circostanze del reato. 

Per approfondimenti, leggi: "Messa alla prova: ai fini dell'ammissione rileva la pena massima"


Cassazione, sentenza n. 36272/2016

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