Per la Cassazione è integrato il reato di minaccia

di Redazione - Attendi a dire a qualcuno "ti sistemo io" perché può essere reato. Ad affermarlo è la Cassazione (sentenza n. 1690/2017, qui sotto allegata), confermando la condanna a carico di un uomo che lasciandosi andare ad uno sfogo verbale in strada si era rivolto nei confronti di un altro soggetto e del proprio figlio con queste parole: "Vi sistemo io, ve la farò pagare". Una "promessa" che per i giudici di merito vale senz'altro la condanna per il reato ex art. 612 c.p.

Condanna confermata anche dalla quinta sezione penale del Palazzaccio, secondo la quale, va ricordato, anzitutto, che "nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente".

Del resto, proseguono i giudici della quinta, "anche ai fini della configurabilità del reato di minaccia grave, ex art. 612, comma secondo, cod. pen., rileva l'entità del turbamento psichico che l'atto intimidatorio può determinare sul soggetto passivo, mentre che sia necessario che la minaccia sia circostanziata, potendo benissimo, ancorché pronunciata in modo generico, produrre un grave turbamento psichico, avuto riguardo alle personalità dei soggetti (attivo e passivo) del reato".

Per cui, correttamente, nel caso di specie, dalla ricostruzione dei fatti, il giudice di merito ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato.

Tuttavia, per piazza Cavour, la sentenza va comunque annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio. Il Gdp di Rovereto infatti aveva comminato all'uomo 200 euro di multa ma il fatto era stato commesso prima dell'entrata in vigore della l. n. 119/2013 che ha aumentato il limite edittale della pena prevista dal primo comma dell'art. 612 c.p. Essendo evidente dunque che il giudice è incorso in una violazione di legge, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (sul punto) con rideterminazione della pena in 50 euro di multa, ossia nel limite edittale previsto all'epoca della commissione del fatto.

Cassazione, sentenza n. 1690/2017

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