di Valeria Zeppilli - Il riconoscimento del diritto degli omosessuali di formalizzare il loro rapporto mediante un'unione civile, avvenuto in Italia con l'emanazione della cd. legge Cirinnà, comporta l'ovvia possibilità di decretare la rottura del rapporto.
Ognuno dei partner, in virtù di quanto previsto dalla legge numero 76/2016, è infatti libero di chiedere il divorzio in qualsiasi momento, anche se l'altro non è d'accordo.
È però necessario formalizzare lo scioglimento del legame.
Divorzio senza separazione
Rispetto a quanto avviene per il matrimonio, tuttavia, le unioni civili possono sciogliersi più celermente: non è infatti necessario passare per la formale separazione, ma è sufficiente che i partner comunichino all'ufficiale di stato civile, anche disgiuntamente, la loro intenzione di dividersi.
Fatto questo passaggio e trascorsi tre mesi, diviene possibile proporre domanda di divorzio.
Le strade per divorziare
Le strade per divorziare, a questo punto, si uniformano a quelle previste dal nostro ordinamento per il matrimonio e sono tre: in Tribunale, davanti al Sindaco o ricorrendo alla negoziazione assistita da avvocati.
Al partner economicamente più debole può essere riconosciuto il diritto agli alimenti posti a carico dell'altro e l'assegnazione della casa.
Lo scioglimento automatico dell'unione civile
In alcuni casi, poi, l'unione civile si scioglie automaticamente.
Si tratta, in particolare, non solo delle ipotesi in cui il partner muoia o sia dichiarata la sua morte presunta, ma anche dell'ipotesi di rettifica di sesso da parte di uno dei due compagni.
Mancata consumazione del rapporto
Al contrario di quanto avviene per il matrimonio, si segnala che per le coppie unite da un'unione civile non è possibile chiedere lo scioglimento della stessa in maniera semplificata rispetto all'iter normale in caso di mancata consumazione del rapporto.
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