Integrata la fattispecie di turbamento di funzione religiosa

di Marina Crisafi - Attenti a pregare a voce troppo alta, perchè disturba la funzione religiosa e si va incontro a guai seri. La Cassazione, infatti, con una sentenza depositata ieri (n. 3072/2017, qui sotto allegata), ha confermato la condanna nei confronti di alcuni fedeli del culto cristiano evangelico per il reato di turbamento di funzione religiosa, ex artt. 81, secondo comma, 110, 405, 1° e 2° comma, per avere pregato a voce talmente alta da coprire quella dei celebranti e degli altri fedeli.

Nello specifico, il comportamento degli imputati, fedeli di una chiesa cristiana evangelica che prendevano assiduamente parte alle funzioni era considerato volutamente ostruzionistico e nascente da un conflitto interno alla comunità religiosa stessa. Tuttavia, tale dato è considerato irrilevante dai giudici. è evidente infatti nella loro condotta, il "disegno" finalizzato ad "impedire e turbare l'esercizio delle funzioni, delle cerimonie e delle pratiche di culto celebrate dai ministri competenti". I contestatori pregavano, invero, a voce così alta da coprire quella degli altri, oltre ad insultarli e minacciarli.

Nessun dubbio, dunque, per giudici di merito nel considerare legittima la condanna, confermata ora anche dai giudici di piazza Cavour per i quali la motivazione della sentenza impugnata è esente da critiche e ad inchiodare i fedeli ci sono, peraltro, le dichiarazioni convergenti di alcuni testimoni. Da qui l'inammissibilità del ricorso. 

Cassazione, sentenza n. 3072/2017

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