Un'applicazione nelle procedure esecutive della Legge n. 229/2016 del Tribunale di Macerata - Giud. Tiziana Tinessa, provvedimento del 25 gennaio 2017
di Paolo M. Storani - L'altrieri, 25 gennaio 2017, nell'ambito di un'espropriazione immobiliare, è stato emesso il provvedimento del Tribunale di Macerata - Giudice dell'Esecuzione Dott.ssa Tiziana Tinessa, che proponiamo ai lettori di LIA Law In Action stante la sua utilità pratica (in special modo per i Colleghi avvocati che sono al di fuori del cratere sismico, ma hanno procedure avanti ad autorità giudiziarie o controparti che vi rientrano) in considerazione dei riflessi promananti sulle procedure esecutive dall'applicazione del c.d. Decreto Sisma alle procedure esecutive, ai sensi dell'art. 49 della Legge n. 229 del 2016.
TRIBUNALE DI MACERATA
IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
"Vista la istanza del professionista delegato alla vendita;
DISPONE farsi luogo alle prossime vendite secondo la novellata disciplina processualcivilistica e per l'effetto
STABILISCE PER LA VENDITA LE SEGUENTI CONDIZIONI:
Dispone che il creditore istante alla vendita versi al professionista delegato entro sessanta giorni da oggi la somma di euro 800,00 a titolo di fondo spese, salvo che il professionista delegato già disponga di pari somma; il mancato tempestivo versamento della somma comporterà, in applicazione analogica della disciplina di cui all'art. 631 bis c.p.c. la estinzione della procedura; decorso infruttuosamente il detto termine, il professionista delegato provvederà a segnalare la circostanza a questo G.Es.;
disciplina ex art. 569 c.p.c.
1- primo tentativo di vendita
1a- il termine di 120 giorni da fissarsi per la proposizione di offerte di acquisto decorre da quello fissato al creditore per il versamento del fondo spese; l'udienza di verificazione delle offerte sarà fissata al giorno successivo;
1b- le offerte di acquisto vanno depositate presso lo studio professionale del delegato alle vendite una per ciascun lotto, in busta chiusa e sigillata sulla quale provvederà il delegato ad apporre i dati di riferimento (procedura, nome dl G.Es., nome del professionista delegato, data della udienza di esame delle offerte, lotto), come verranno indicati dall'offerente;
1c - l'offerta, a pena di inammissibilità dovrà essere di importo non inferiore di oltre un quarto del valore del bene e ad essa, parimenti a pena di inammissibilità, dovrà essere allegato a titolo di cauzione assegno circolare per l'importo pari al 20% di quello offerto per l'acquisto, nonché assegno circolare con importo pari al 10% a titolo di spese;
1d- in caso di vendita, il residuo prezzo - dedotta la cauzione - dovrà essere versato nel termine di giorni 90 dalla udienza di aggiudicazione provvisoria;
1e- alla udienza di esame delle offerte si procederà secondo la disciplina degli artt. 572 e 573 c.p.c.: nel caso sorgessero questioni, il delegato riferirà al G.Es. che se del caso provvederà a convocare le parti innanzi a sé;
2 - secondo tentativo di vendita
2a- in caso di esito negativo, il delegato provvederà a fissare nuova vendita; il creditore istante alla vendita dovrà versare al professionista delegato entro sessanta giorni la ulteriore somma di euro 800,00 a titolo di fondo spese; il mancato tempestivo versamento comporterà, in applicazione analogica della disciplina di cui all'art. 631 bis c.p.c. la estinzione della procedura; decorso infruttuosamente il detto termine, il professionista delegato provvederà a segnalare la circostanza a questo G.Es.;
2b- la vendita sarà fissata entro 120 giorni dal versamento del fondo spese, secondo identiche modalità della precedente, con riduzione del prezzo fino ad un quarto, secondo le indicazioni che le parti intendono dare; in caso di disaccordo tra le parti, la riduzione sarà pari ad un quinto;
2c- le proposte di acquisto dovranno essere presentate entro le ore 12 del giorno precedente a quello fissato per l'esame delle proposte stesse.
2d- valgono le medesime condizioni di cui ai superiori punti 1b, 1c, 1d, 1e;
3 - terzo eventuale tentativo di vendita
in caso di ulteriore esito negativo, il professionista delegato:
3a- ove l'immobile sia occupato, restituirà gli atti a questo G.Es. al fine di verificare l'intenzione delle parti di procedere alla liberazione dell'immobile, ove ritengano più facile la vendita di un immobile libero;
3b- ove invece l'immobile sia libero, il delegato provvederà ad ulteriore tentativo di vendita; il creditore istante alla vendita dovrà versare al professionista delegato entro sessanta giorni la ulteriore somma di euro 800,00 a titolo di fondo spese; il mancato tempestivo versamento comporterà, in applicazione analogica della disciplina di cui all'art.631 bis c.p.c. la estinzione della procedura; decorso infruttuosamente il detto termine, il professionista delegato provvederà a segnalare la circostanza a questo G.Es.;
3c- la vendita sarà fissata entro 120 giorni dal versamento del fondo spese, secondo identiche modalità della precedente, con riduzione del prezzo fino ad un quarto, secondo le indicazioni che le parti intendono dare; in caso di disaccordo tra le parti, la riduzione sarà pari ad un quarto;
3d- le proposte di acquisto dovranno essere presentate entro le ore 12 del giorno precedente a quello fissato per l'esame delle proposte stesse.
3e- valgono le medesime condizioni di cui ai superiori punti 1b, 1c, 1d, 1e;
3f- in caso di esito infruttuoso, il delegato provvederà a rimettere senz'altro gli atti a questo G.Es. per la eventuale pronuncia ai sensi dell'art. 164 bis disp.att. c.p.c..
Si evidenzia che, stante l'applicabilità dell'art. 49 l. 229/2016 sulla sospensione dei termini delle procedure esecutive, nuovi esperimenti di vendita non potranno essere fissati prima del 31/07/2017, in quanto tutti i termini (inclusi quindi anche quelli fissati per il deposito del fondo spese e per la proposizione di domande di partecipazione alle vendite) inizieranno a decorrere successivamente a tale data.
Macerata, 25 gennaio 2017
IL G.E.
Tiziana Tinessa"
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