di Valeria Zeppilli - A seguito di un'operazione di compravendita, il nostro ordinamento pone a capo del venditore l'onere di garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso al quale è destinata o che ne diminuiscano il valore in maniera apprezzabile.
A stabilirlo è l'articolo 1490 del codice civile, il quale aggiunge che l'eventuale patto con il quale la predetta garanzia sia esclusa o addirittura limitata non ha effetto nel caso in cui il venditore abbia taciuto in mala fede al venditore i vizi della cosa.
Decadenza dal diritto alla garanzia
Se la garanzia non è stata esclusa, in ogni caso, il compratore che voglia farla valere deve prestare attenzione a rispettare i termini stabiliti per l'esercizio del diritto.
L'articolo 1495 del codice civile, infatti, sancisce la decadenza dal diritto alla garanzia per il compratore che non abbia denunciato al venditore i vizi entro otto giorni dalla scoperta o entro il termine diverso che le parti o la legge abbiano eventualmente fissato.
A tale ultimo proposito si pensi, ad esempio, a quanto sancito dall'articolo 1511 c.c. con riferimento alla cd. vendita piazza a piazza, ovverosia che il termine per la denuncia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento.
La prova di aver denunciato il vizio o il difetto in maniera tempestiva grava sempre sull'acquirente.
Superfluità della denuncia
In alcuni casi l'operatività della garanzia per vizi e difetti prescinde da un'espressa e tempestiva contestazione da parte del compratore.
Ci si riferisce alle ipotesi in cui il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del vizio o lo abbia occultato.
Prescrizione dell'azione
In ogni caso, l'azione si prescrive in un anno dalla consegna.
Resta comunque ferma la possibilità del compratore, eventualmente convenuto in giudizio per l'esecuzione del contratto, di far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.
Ciò applicazione del principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum.
Gli effetti della garanzia
Laddove si verifichino vizi o difetti della cosa venduta, con la contestazione il compratore può domandare o la risoluzione del contratto (salvo che gli usi, per quei vizi o difetti, la escludano) o la riduzione del prezzo. Tale scelta, se fatta con domanda giudiziale, non può essere revocata.
Può anche accadere che, in conseguenza dei vizi, la cosa consegnata perisca.
Se una simile evenienza si verifica, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto a meno che il perimento non sia dovuto a caso fortuito o colpa del compratore o questi l'abbia alienata o trasformata. In tali casi, è possibile solo la domanda di riduzione del prezzo.
Si precisa che se il contratto si risolve, il venditore è tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare al compratore sia le spese che i pagamenti eseguiti legittimamente per la vendita. Il compratore, dal canto suo, è tenuto a restituire la cosa a meno che questa non sia perita in conseguenza dei vizi.
Risarcimento del danno
In ogni caso, nell'ipotesi in cui la cosa venduta presenti vizi e difetti il compratore ha sempre il diritto ad essere risarcito dal venditore del danno subito, a meno che questi non prova di averli ignorati senza colpa. Il compratore va risarcito anche dei danni che siano eventualmente derivati dai vizi della cosa.
Esclusioni
Si precisa, infine, che la garanzia non è dovuta se il compratore, al momento del contratto, conosceva i vizi della cosa o se questi erano facilmente riconoscibili.
In questo secondo caso resta salva l'ipotesi in cui il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
Fac-simile lettera di contestazione
Raccomandata A/R
Anticipata via PEC
Oggetto: Denuncia vizi del bene _____ acquistato in data ________
In qualità di proprietario dell'immobile di via ________ n. _______ sito in _______ (__), Vi segnalo che il seguente bene ________ da voi vendutomi in data _________ ha mostrato di non essere idoneo alla funzione per cui era preposto (ossia _________) e risulta essere dunque viziato.
Il giorno ________, infatti, _________________ (descrivere i vizi o difetti della cosa).
In forza di quanto previsto dagli articoli 1490 e ss. c.c., pertanto, denuncio formalmente e ad ogni effetto di legge i predetti vizi del bene _________ e Vi chiedo quindi di intervenire al fine di ripristinare/riparare/sostituire, a vostra cura e spese, __________ da me acquistato, avendo cura di rimuovere ogni vizio che possa averlo compromesso.
Aggiungo che i vizi sopra meglio descritti hanno comportato anche un danno a _________, la cui riparazione avrà un costo di euro __________.
Ai sensi dell'art. 1494 c.c. Vi chiedo pertanto di essere tenuto indenne anche da tale voce di spesa.
Distinti saluti.
Luogo, data
Firma