Nota di commento alla sentenza del Tar Napoli n. 1591 del 3 ottobre 2016
Avv. Francesco Pandolfi - La sentenza in commento offre un prezioso spunto per capire se il trasferimento dei militari è un istituto a se stante oppure risponde a regole amministrative generali in materia di organizzazione e gestione del personale pubblico (così come accade per altri settori del pubblico impiego).

Il problema

Tutte le sentenze infatti ci dicono che il trasferimento dei militari, poiché rientra nel genere degli ordini, è sottratto alla disciplina generale sul procedimento amministrativo e non richiede motivazioni particolari.

Ma su questo passaggio, il ragionamento successivo del Tar è interessante.

Stando all'art. 52 co. 3 della Costituzione l'ordinamento militare, per quanto caratterizzato da un rapporto di gerarchia e da un evidente obbligo di obbedienza, è pur sempre inserito all'interno del sistema democratico italiano e si conforma allo spirito democratico della Repubblica.

Il risultato di questa riflessione è: anche l'amministrazione della difesa deve osservare, nell'organizzazione e gestione del proprio personale, i principi e criteri che vengono normalmente utilizzati per tutti gli altri rapporti tra Stato, apparato e cittadini, essenziali per la stessa concezione di uno Stato democratico.

All'atto pratico quindi, in caso di trasferimento d'autorità, il senso del discorso è il seguente.

Questo tipo di trasferimento, pur non avendo bisogno di particolare motivazione sul contemperamento degli opposti interessi, dovrà comunque contenere almeno l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che lo sorreggono.

Il caso è stato portato all'attenzione del Tar da un Tenente colonnello, da 13 anni in servizio presso la stessa sede, trasferito senza ragioni comprensibili presso una sede lontana rispetto a quella di provenienza, in modo tale da impedire un qualsiasi bilanciamento con gli interessi del destinatario vista la mancanza di indicazioni sull'assoluta necessità di reimpiego della sua professionalità solo presso la nuova sede di servizio, nonostante nel frattempo fosse intervenuta la soppressione di un incarico come Capo sez. sanità e gravi patologie.

La soluzione dei Magistrati

Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta dal militare ed ha ordinato all'amministrazione di riesaminare il provvedimento di trasferimento d'autorità, fermo restando nelle more la permanenza del ricorrente presso l'attuale sede di servizio.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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