Spesso nascono dubbi sulla corretta interpretazione da dare al termine di inizio dell'azione disciplinare ex art. 1392 co. 1° dlgs n. 66/2010
La norma dice: il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.
Il dies a quo di inizio dell'azione disciplinare è quindi "la conoscenza integrale della sentenza".
Che cosa significa "conoscenza integrale della sentenza"?
Niente altro che la conoscenza effettiva del testo integrale della pronuncia del giudice penale in relazione ai suoi elementi costitutivi e cioè:
1) il dispositivo,
2) la motivazione,
3) il carattere irrevocabile della sentenza.
Il caso
Un Maresciallo della G.d.F. viene sottoposto a procedimento penale; in primo grado è condannato mentre in appello viene dichiarata l'intervenuta prescrizione.
L'Amministrazione intanto avvia l'inchiesta formale, culminata con un giudizio di non meritevolezza del grado.
Il Tar, cui si rivolge il Maresciallo, accoglie la sua domanda ritenendo inutilmente decorso il termine di novanta giorni in questione utile all'avvio del procedimento.
L'esito dell'appello porta invece ad una dichiarazione di tempestività di avvio del procedimento.
In pratica
Il momento preciso in cui la sentenza è conosciuta in tutti i suoi elementi è quando viene rilasciata all'Amministrazione militare copia della sentenza penale munita degli estremi dell'irrevocabilità.
Sui tratta di orientamento fatto proprio dal Consiglio di Stato e più volte ribadito.
La logica di questa norma sta nell'esigenza, anche nell'interesse dell'incolpato, di consentire all'Amministrazione di acquisire e valutare in modo compiuto gli elementi di interesse ai fini della sussistenza o meno dei presupposti per l'avvio del procedimento disciplinare.
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