di Lucia Izzo - Dal 2 febbraio 2016 sono ufficialmente entrati in vigore i nuovi divieti sul fumo, frutto di un iter destinato a recepire quanto stabilito nella direttiva 2014/40/UE relativa alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (per approfondimenti: Fumo: ecco i nuovi divieti. Addio anche ai pacchetti da 10).
L'art. 51 della legge 3/2003, destinato alla tutela della salute di non fumatori, prevede il divieto di fumare nei locali chiusi, ad accezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. Un divieto esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione
Il d.lgs. n. 6/2016, ha modificato la norma summenzionata estendendo tale divieto anche alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS
Ancora, il divieto di fumo è stato esteso anche al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.
La legge stabilisce che i trasgressori delle disposizioni summenzionate sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni, potendo raggiungere anche i 500 euro.
Il Ministero della Salute (circolare del 4/2/2016) ha chiarito che il divieto ha la finalità di tutelare i minori e il nascituro dal fumo passivo (per approfondimenti: Fumo vietato anche in auto. Le nuove norme in vigore dal 2 febbraio).
In particolare, "si intende evitare che il minore di anni diciotto o la donna in stato di gravidanza, in un ambiente ristretto quale è l'autoveicolo, respirino il fumo consumato da altri (sia il fumo prodotto dalla combustione della sigaretta, sia quello che è stato prima inalato e successivamente espirato dai fumatori)".
Tuttavia, l'inasprimento delle sanzioni per chi fuma alla guida potrebbe non fermarsi qui. Nel 2015 è stato presentato un disegno di legge che mira a introdurre il divieto di fumo al volante, equiparandolo all'uso del cellulare e proponendo le stesse sanzioni (per approfondimenti: Divieto di fumo in auto: multe fino a 600 euro come per i cellulari).
Il disegno di legge sottolinea come accendere una sigaretta mentre si è alla guida provochi una diminuzione del proprio livello di attenzione, con conseguente aumento delle probabilità di provocare un incidente anche a causa, si aggiunge, del fatto che l'aria dell'abitacolo può diventare irrespirabile incidendo sulla reattività del guidatore senza che egli se ne avveda.
Per i firmatari, fumare mentre si guida determinerebbe una situazione equiparabile a quanto accade in caso di uso di apparecchi radiotelefonici mentre si è al volante, e per questo il comportamento dovrebbe essere punibile ex art. 173 del Codice della Strada.
Se la proposta venisse accolta, dunque, chi fuma in auto rischierebbe di incorrere in una sanzione da 160 a 646 euro, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.
Nonostante la proposta sia attualmente in stallo, nelle more dell'iter legislativo, l'art. 173-bis da aggiungere all'esistente divieto previsto dal Codice della Strada, destinato a vietare il fumo durante la marcia, potrebbe anche divenire realtà nei prossimi anni.
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