Uno degli aspetti più problematici che si affronta all'apertura di una successione è sicuramente la ripartizione dei debiti ereditari

Avv. Pino Cupito - Uno degli aspetti più problematici che si affronta all'apertura di una successione è sicuramente la ripartizione dei debiti ereditari ed il loro pagamento da parte degli eredi.

I debiti ereditari si identificano nel complesso di obbligazioni che gravavano in capo al defunto e che risultano ancora in essere al momento della sua morte.

A rigore, occorre sottolineare che si possono distinguere i debiti ereditari in senso proprio, ossia quelli sorti in vita in capo al defunto ed i pesi ereditari vale a dire ogni obbligazione pecuniaria sorta successivamente al tempo di apertura della successione come ad esempio le spese funerarie, le spese necessarie alla eventuale predisposizione dell'inventario nonché le spese di amministrazione della massa ereditaria o di divisione della stessa.

Al riguardo bisogna inoltre chiarire il valore da attribuire alla presentazione della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate da parte di un chiamato all'eredità con riferimento ai debiti di cui un'eredità possa essere gravata.

Ebbene tale dichiarazione, lungi dall'essere considerata quale atto di accettazione dell'eredità, costituisce unicamente un adempimento di natura fiscale, per nulla idoneo a determinare l'assunzione della qualità di erede in capo al soggetto che la compie.

Ma come si dividono i debiti ereditari? e chi è tenuto a pagarli?


Per quanto invece concerne la loro effettiva ripartizione tra gli eredi, occorre partire dalla disciplina codicistica espressamente prevista dall'art. 752 c.c. Ai sensi della norma indicata "I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto".

In ossequio al dettato normativo di cui sopra è certamente da escludere che tra gli eredi operi un criterio di solidarietà.

Ragion per cui, ciascun coerede risponderà dei debiti gravanti sull'asse ereditario soltanto in misura proporzionale alla quota di eredità ricevuta per successione.

In altri termini, in presenza di più eredi, ciascuno di essi sarà tenuto al pagamento di una parte soltanto dei debiti ereditari: questi ultimi si ripartiranno infatti in relazione tanto al numero degli coeredi, tanto in basa all'ampiezza delle rispettive quote calcolate in percentuale sull'intero asse ereditario.

Ne segue che, nel caso in cui venga instaurato un giudizio da parte di un creditore dell'eredità, non si determinerà un litisconsorzio necessario tra gli eredi del debitore defunto.

Ma il creditore può chiedere il pagamento dell'intero debito ad uno solo degli eredi?


La descritta ripartizione delle passività ereditarie, che come detto vale anche per i debiti fiscali, opera soprattutto sul piano processuale ossia in caso richieste azionate giudizialmente da parte dei creditori del defunto contro un solo coerede.

Tuttavia, capita con una certa frequenza che i creditori ereditari agiscano nei confronti di del singolo coerede intimando il pagamento dell'intero debito.

Ebbene, in tal caso il coerede convenuto, sul presupposto che come detto la sua obbligazione ha natura parziaria e non solidale, ha dunque l'onere di eccepire i limiti entro i quali egli è tenuto al pagamento del debito ereditario, specificando a tal fine l'ampiezza della propria quota ereditaria espressa in percentuale sull'intero asse.

La rilevanza di tale eccezione processuale avrà, con tutta evidenza, notevole rilevanza ove si consideri che la sua eventuale omissione legittimerà la richiesta monetaria del creditore ereditario che potrà agire per l'intero.

E cosa accade in caso di accettazione con beneficio d'inventario?


Occorre osservare come le cose cambino, sotto certi aspetti, qualora il chiamato accetti l'eredità con il beneficio d'inventario.

Mediante tale tipologia di accettazione dell'eredità, il chiamato evita la c.d. "confusione" del suo patrimonio con quello del de cuius.

Il beneficio in esame infatti limita la responsabilità dell'erede per i debiti ereditari ai soli beni presenti nell'eredità consentendogli il pagamento dei creditori ereditari mediante il prelievo nella necessaria ricchezza esclusivamente dall'asse ereditario senza alcuna interferenza con il proprio patrimonio.

Risulta pertanto evidente che qualora i beni ereditari non siano sufficienti a pagare i creditori del defunto, questi ultimi rimarranno insoddisfatti in quanto non essendo loro consentito di aggredire il patrimonio personale dell'erede proprio in ragione del beneficio d'inventario.

Viceversa l'erede risponderà con il proprio patrimonio in caso di accettazione pura e semplice dell'eredità.

Tale regola vale anche per i debiti nei confronti del fisco?


La predetta regola della responsabilità "pro quota" e "parziaria" in ordine al pagamento dei debiti ereditari viene meno in ambito tributario.

L'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede infatti che, per le obbligazioni di carattere tributario, gli eredi sono responsabili in solido e non in base alla quota di eredità ricevuta per successione.

In altri termini, il fisco potrà liberamente richiedere l'intero debito tributario nei confronti anche di uno solo dei coeredi del defunto, senza dover suddividere la propria richiesta tra tutti degli eredi.

La descritta disciplina non vale tuttavia per le sanzioni comminate al defunto poiché gli eredi sono responsabili unicamente con riferimento alla somma capitale ed ai relativi interessi.

Si ritorna per contro al criterio della divisione pro quota tra gli eredi, con riferimento alle imposte di registro, ipotecarie e catastali relative ad un atto di compravendita stipulato dal genitore defunto.

Ciò in quanto, la norma richiamata (art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) confina il proprio ambito di applicazione alle imposte dirette, mentre cessa di operatività in materia di tributi indiretti per i quali invece operano le generali regole civilistiche.

Il testatore può accollare i debiti su un solo erede?


Sempre a norma dell'art. 752 cod. civ. il de cuius può, mediante espressa disposizione testamentaria, distribuire tra i propri eredi, nei limiti imposti dalla legge, il carico dei pesi ereditari derogando in tal modo al predetto principio della divisione pro quota.

Questo tipo di disposizione mortis causa, che certamente avvantaggia gli eredi esonerati dal pagamento dei debiti, rappresenta indirettamente un vero e proprio legato a favore di questi ultimi, avente ad oggetto il diritto ad essere tenuti indenni da ogni esborso da parte di coloro che invece risulteranno gravati del peso delle passività ereditarie.

Occorre tuttavia aggiungere che, malgrado ogni diversa disposizione testamentaria relativa ad una diversa ripartizione dei debiti ereditari, i creditori potranno sempre agire pro quota nei confronti dei singoli coeredi per il recupero delle somme dovute.

Ciò in quanto, l'intervento modificatore del testatore nell'ambito dei debiti gravanti sull'eredità, produce effetto soltanto nei rapporti interni tra i coeredi e mai nei rapporti esterni con i creditori ereditari.

Infine si precisa che, nel caso in cui un solo coerede provveda al pagamento dell'intero debito ereditario estinguendolo, lo stesso venterà un diritto di rivalsa nei confronti degli altri coeredi inadempienti.

Avv. Pino Cupito

Scrivi a: avv.pinocupito@gmail.com


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: