Nota di commento alla sentenza del Tribunale di Roma n. 18799/2016

Avv. Emanuela Foligno - Quando uno dei genitori pone in essere nei confronti del figlio atteggiamenti ed esternazioni di svalutazione e denigrazione verso l'altro genitore, possono essere applicate, anche d'ufficio, le misure di cui all'art. 709 ter c.p.c., ciò è quanto stabilito dalla pregevole pronunzia del Tribunale di Roma n. 18799 dell'11 ottobre 2016 oggetto di commento.

Sulla portata di tale norma di recente introduzione tanto è stato detto in dottrina e in giurisprudenza (soprattutto di merito), in particolare sulla dicotomia sanzione-risarcimento prevista dalla norma.

Il più acceso e interessante motivo di discussione si è avuto riguardo il fatto che il nostro ordinamento riserva alla responsabilità civile il compito di ripristinare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito il danno mediante l'attribuzione di una somma di denaro, risultando del tutto estraneo, pertanto, l'aspetto sanzionatorio al responsabile civile.

Col tempo, invece, la giurisprudenza di legittimità sembrerebbe essersi incamminata verso l'individuazione di un danno sanzionatorio.

Con l'introduzione della norma è riconosciuto al genitore non affidatario, che viene emarginato dalla vita del figlio e ostacolato dall'altro genitore, il diritto al risarcimento di un vero e proprio danno "di marcatura esistenziale", poiché ciò che viene risarcito è il dolore, l'ansia e il patimento derivanti dal mancato rapporto affettivo, educativo e relazionale tra di lui ed il figlio.

Anche i Giudici di Legittimità hanno affrontato la questione (Cass. 7452/2012, Cass. 4176/2014) con eguale esito.

Nell'ultimo decennio molti Giudici di merito investiti della questione, hanno considerato che il comportamento ostacolante di uno dei genitori nei confronti dell'altro, che vada ad incidere pesantemente sul rapporto col figlio, si traduce in una condotta che viola gli obblighi familiari (Tribunale Roma, 27 giugno 2014, Tribunale di Verona ordinanze del 1 luglio 2010 e 1 ottobre 2010; Tribunale di Verona, 20 settembre 2010, Tribunale di Modena n. 1425/2012, Tribunale di Roma, 08 marzo 2013).

I destinatari del risarcimento del danno possono essere sia il genitore che il figlio, privati rispettivamente della frequentazione genitoriale.

L'articolo 709-ter c.p.c., infatti, previsto dalla legge 54/2006 per la risoluzione di conflitti tra i genitori sulla potestà o sulle modalità di affidamento, da al giudice la facoltà, in presenza di gravi inadempienze, o comunque di atti che arrechino danno al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, non solo di modificare i provvedimenti in vigore, ma anche di adottare congiuntamente provvedimenti sanzionatori a carico del genitore inadempiente, tra i quali appunto il risarcimento dei danni nei confronti del minore e nei confronti dell'altro genitore, oltre una vera e propria condanna in favore della cassa ammende.

Ciò che viene valutato è se la condotta del genitore "ostacolante" arrechi nocumento alla corretta crescita del minore e leda il diritto dell'altro genitore al rapporto con il figlio. In caso affermativo si ravvisa un danno non patrimoniale risarcibile.

Ciò premesso, nella pronunzia qui oggetto di esame il Giudice di merito ha applicato il meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 709 ter c.p.c., nei confronti di una donna separata, colpevole di aver ostacolato i rapporti del figlio minore con il padre, con atteggiamenti sminuenti e denigratori riferiti alla figura dell'ex marito.

Evenienza, purtroppo, abbastanza frequente.

La donna proponendo il divorzio ha chiesto l'affidamento esclusivo del figlio sui presupposti della maggiore serenità e tutela del minore e a causa delle difficoltà del figlio di rapporto con il padre.

Il Tribunale, svolta la CTU e la fase istruttoria, non ha ritenuto sussistenti i motivi giustificativi per l'affidamento esclusivo, sebbene dopo l'audizione del minore fosse emerso un fermo rifiuto del minore alla frequentazione del padre e il comportamento consenziente da parte della madre a tale rifiuto di incontrare il padre nei giorni programmati.

Ebbene, il Tribunale di Roma, ha stigmatizzato il comportamento della donna che avrebbe dovuto tenere un comportamento propositivo e positivo e tentare di riavvicinare il figlio al padre al fine di garantirgli una crescita serena ed equilibrata.

Il Giudice di merito evidenzia che i figli hanno diritto alla continuità del rapporto con i genitori anche a seguito della separazione e che il medesimo diritto spetta ai genitori. L'affidamento condiviso, infatti, è un istituto improntato al principio della bigenitorialità e comporta che entrambi i genitori agevolino e valorizzano i rispettivi legami con i figli minori.

Attesa l'età adolescenziale del minore in questione, i Giudici hanno ritenuto di disciplinare i tempi di permanenza dello stesso con il padre disponendo una frequentazione libera e senza predeterminazione, dando spazio al ragazzo di recuperare gradualmente il rapporto padre-figlio.

Per quanto concerne il comportamento ostacolante della madre, il Tribunale ha sanzionato la condotta tenuta dalla madre finalizzata a "ostacolare il funzionamento dell'affido condiviso", mediante l'applicazione dell'art. 709 ter c.p.c.

Inoltre, la donna è stata ammonita e invitata ad astenersi dal disprezzare e sminuire la figura paterna nei confronti del figlio, e condannata a risarcire il danno, che è stato quantificato in via equitativa, tenendo conto della rilevante capacità economica della stessa e della durata degli inadempimenti, nella somma di euro trentamila.

Ebbene, del tutto condivisibili le argomentazioni e le motivazioni della pronunzia oggetto di analisi.

A latere rimane, comunque, da osservare che l'aspetto risarcitorio ex art. 709 ter si palesa in un potenziale risarcimento del danno esistenziale.

Ciò che viene risarcito è lo sconvolgimento delle abitudini, dei comportamenti e del conseguente patimento che ne deriva. Tali comportamenti incidono senza dubbio sull'aspetto della modificazione delle abitudini di vita che è il cuore del danno esistenziale.

Ancora, quindi, aspetti risarcitori esistenziali usciti dalla porta, entrano dalla finestra.


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