Per la Cassazione occorre valutare se le possibilità per la stessa di svolgere un'attività lavorativa siano concrete

di Marina Crisafi - Se la donna è in grado di lavorare può dire addio all'assegno di mantenimento da parte dell'ex marito. Ma l'attitudine al lavoro non può essere valutata in astratto, bensì in termini di effettiva possibilità di svolgere un'attività retribuita. Ad affermarlo è la Cassazione, con la recente sentenza n. 789/2017 (qui sotto allegata), pronunciandosi sul diritto di una ex moglie (casalinga, quarantenne e senza competenze professionali specifiche), a continuare a percepire l'assegno di mantenimento da parte del marito.

A nulla valgono le doglianze di quest'ultimo relativamente allo scarso impegno della donna nella ricerca di una occupazione remunerativa (essendosi la stessa limitata a inviare il CV a strutture alberghiere per le quali non aveva competenze e ad una imprecisata collaborazione con il negozio del fratello).

Tali circostanze, infatti, per il Palazzaccio, non sono rappresentative della effettiva possibilità della donna di ottenere una collocazione sul mercato del lavoro.

Per cui, contrariamente a quanto deciso dalla corte di merito, per gli Ermellini va ribadito anzitutto il principio in base al quale, "in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica". Con l'avvertenza però che "l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche".

Cassazione, sentenza n. 789/2017

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