I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'interpretazione della normativa della cedolare per gli affitti abitativi

di Redazione - Cedolare secca al 10% anche per le locazioni transitorie (ex lege n. 431/1998) e non solo per i contratti di affitto agevolati (3+2) e per quelli per studenti universitari. E' quanto chiarito, informa in una nota Confedilizia, dall'Agenzia delle Entrate rispondendo ad un quesito formulato nell'ambito dell'iniziativa del Sole24Ore, Telefisco 2017. Si conferma così, scrive la confederazione, l'interpretazione della normativa sulla cedolare per gli affitti abitativi, fornita sin dalla sua introduzione nel 2011.

Sempre nell'ambito del quesito, le Entrate hanno fornito un altro importante chiarimento riguardo alla cedolare secca e, nello specifico, sulla mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione. La stessa è stato chiarito "non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione

qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca" effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel quadro della dichiarazione dei redditi'. Ora, si legge nella nota di Confedilizia, l'Agenzia ha specificato che tale disposizione trova applicazione altresì alle comunicazioni di proroga che andavano presentate prima dell'entrata in vigore della nuova norma, avvenuta il 3 dicembre 2016.

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