di Marina Crisafi - Non c'è bisogno dell'assenso dei condomini dei piani sottostanti per sopraelevare un palazzo, perché si tratta di un diritto che compete per legge al proprietario dell'ultimo piano. Lo ha stabilito il Tar del Trentino con la recente sentenza n. 45/2017 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso della proprietaria di un appartamento sito all'ultimo piano di un edificio condominiale avverso la sospensione da parte del comune della variante alla concessione edilizia precedentemente concessa per la sopraelevazione della porzione di piano di sua appartenenza. A detta del comune era necessario acquisire la "liberatoria dei soggetti aventi diritto sulle parti oggetto di intervento in quanto l'intervento proposto si configura nella fattispecie dell'innovazione, così come definita dall'articolo 1120 del codice civile - giacchè - le modifiche richieste sulla parte comune comportano una trasformazione radicale della medesima, con esecuzione di opere che eccedono il limite della conservazione, dell'ordinaria amministrazione e del godimento della cosa, importandone una modificazione tale che può incidere sull'interesse di tutti i condomini".
Il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento però da ragione alla donna. Il provvedimento di sospensione appare infatti al giudice trentino "immediatamente lesivo della posizione rivestita dalla ricorrente, non solo in quanto determinante di per sé un rallentamento nella trattazione della domanda di variante non giustificato da richieste di delucidazioni od integrazioni progettuali, ma anche perché, come emerge dal tenore del richiamato parere della commissione edilizia, lo stesso è finalizzato a pretendere, senza alcuna riserva, l'acquisizione da parte dell'interessata del consenso dei condomini, quale condizione ritenuta necessaria per il rilascio del titolo edilizio abilitativo".
Invero, si legge in sentenza, "il diritto di sopraelevare (ex art. 1127 c.c.) spetta ex lege al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio, o al proprietario esclusivo del lastrico solare, e non necessita di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini".
Peraltro, l'art. 1120 c.c. trova unicamente applicazione alle innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo, ovvero al maggior rendimento, delle cose comuni, regolando le questioni relative alle maggioranze necessarie per la loro approvazione, "ma non disciplina affatto il diritto di sopraelevare" (cfr. Cass. n. 15504/2000).
Gli unici limiti al diritto di sopraelevazione, previsti nel secondo e terzo comma dell'art. 1127 c.c. e che assumono carattere assoluto, riguardano soltanto "il profilo statico dell'edificio", residuando la possibilità di eventuali opposizioni dei condomini per le diverse ragioni di ordine architettonico o di notevole diminuzione di aria o di luce ai piani sottostanti (cfr. Cass. n. n. 2708/1996). Problemi che nella fattispecie non sono in discussione. Per cui ricorso accolto e provvedimento del comune annullato.
Tar Trento, sentenza n. 45/2017
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