di Marina Crisafi - Risponde di truffa aggravata il primario che svolge attività libero professionale durante l'orario di servizio. Lo ha sancito la Cassazione, con la sentenza n. 6280/2017 (qui sotto allegata), annullando senza rinvio la sentenza di non luogo a procedere del Gip di Ivrea perché il fatto non costituisce reato. Secondo il Gip, dagli atti era evidente "l'assenza del dolo - nell'imputato, primario del reparto di otorinolaringoiatria - perché l'Asl era conoscenza del fatto che lo stesso svolgeva attività libero professionale durante l'orario di servizio". Per cui la mancata timbratura dell'uscita da parte del medico (ben conscio che l'azienda conoscesse la situazione), quando si allontanava dall'ospedale per recarsi presso il centro privato "non era sorretta dalla coscienza e volontà di indurre in errore l'Asl", atteso altresì che la sua assenza dall'ospedale era segnalata anche dalle prenotazioni che venivano comunicate attraverso la struttura.
Ma l'Asl non è d'accordo e invoca l'intervento del Palazzaccio. E per gli Ermellini il ricorso è fondato. Oltre all'errore formale sulla regola di giudizio utilizzata dal giudice, c'è proprio "un errore di impostazione logico giuridica - scrive la S.C. - reso evidente dalla circostanza che il provvedimento impugnato pur partendo dal presupposto che dal punto di vista oggettivo la truffa risultava integrata, così come contestata, avendo la Asl pagato prestazioni non dovute, ha affermato l'assenza dell'elemento soggettivo sul presupposto, che le prenotazioni effettuate extramoenia erano comunicate all'azienda sanitaria che quindi avrebbe dovuto sapere che l'imputato svolgeva attività libero professionale durante l'orario di lavoro" con la conseguenza dell'esclusione del dolo nell'indurre l'azienda in errore nel provvedere ai pagamenti, "aggiungendo che tale interpretazione era avvalorata dal fato che l'imputato vantava un monte ore eccedenti l'orario di lavoro accumulato negli anni".
Non può non rilevarsi, scrive ancora la Corte, l'erroneità dell'approccio considerato altresì che la sentenza
non tiene conto degli ulteriori elementi a disposizione evidenziati nel ricorso della parte civile, quali la totale assenza di controlli, la mancata trasmissione di report giornalieri e le asimmetrie informative tra i diversi uffici, un diverso conteggio delle ore in eccedenza, il comportamento del prevenuto in sede disciplinare. "Tutti elementi che potevano essere oggetto di un approfondimento dibattimentale anche attraverso l'esame dei numerosi testi ed in grado di incidere sull'accertamento dell'elemento soggettivo del reato". Da qui l'annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al tribunale di Ivrea per l'ulteriore corso.Cassazione, sentenza n. 6280/2017