Avv. Laura Bazzan - L'abbandono del domicilio da parte di uno dei coniugi, quando sia lasciato solo l'altro, anziano, invalido o comunque non autosufficiente, può integrare il reato di cui all'art. 591 c.p. Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza, infatti, l'abbandono di incapace è configurabile anche quando l'assenza sia durata per un periodo di tempo limitato, se da ciò deriva un pericolo anche solo potenziale per il soggetto non in grado di provvedere a sé stesso, e sottoposto alla cura e alla custodia del coniuge che, allontanandosi, lo lascia solo. Così, ad esempio, la Corte di Cassazione ha ritenuto di confermare la condanna inflitta nei primi due gradi di giudizio alla moglie che, partita per la villeggiatura estiva, aveva lasciato a casa da solo il marito anziano e bisognoso di cure, ritenendo provato l'abbandono in stato di incapacità di provvedere ai propri bisogni di quest'ultimo a fronte delle pessime condizione igieniche personali ed ambientali in cui era stato ritrovato (cfr. Cass. pen. n. 31905/2009).
L'abbandono del domicilio domestico, al di là dell'eventuale condizione di incapacità del coniuge derelitto, potrebbe rilevare anche in relazione alla fattispecie di cui all'art. 570 c.p. In tal caso, affinché la condotta dell'abbandono della casa coniugale risulti sussumibile nel reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, è necessario che l'ingiustificato allontanamento, connotato da disvalore etico e sociale, sia posto in essere per un lasso di tempo rilevante al precipuo fine di sottrarsi scientemente e volontariamente agli obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge abbandonato (cfr. Cass. pen. n. 12310/2012).
In applicazione del predetto principio, invero, è stata condannata una donna che, all'atto di partire con la figlia per una vacanza in una località ove il marito l'avrebbe raggiunta in un secondo momento, ne aveva completamente trasformato il senso lasciando al coniuge una lettera con la quale lo informava dell'intenzione di iniziare una nuova vita con un altro uomo. Alla stregua tenore della lettera e del contegno immediatamente successivo della moglie, infatti, per i giudici di legittimità che hanno riconosciuto la responsabilità agli effetti civili dell'art. 570 c. 1 c.p., "non possono nutrirsi dubbi sulla sua volontà di abbandonare in modo improvviso e definitivo il domicilio domestico trattenendo per di più con sé la bambina, con evidente lesione dei doveri coniugali" (Cass. pen. n. 14981/2009).
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