Abogado Francesca Servadei - L
La decisione
La sentenza sofferma la sua attenzione sulla natura di "atto sessuale" del comportamento oggetto di contestazione; nella decisione viene sottolineato come il reato in esame sia connaturato dalla autodeterminazione personale del soggetto di compiere atti sessuali in piena autonomia e libertà, pertanto trova la sua tutela in norme di rango costituzionale, come per esempio l'articolo 2 e l'articolo 3, ove nel primo è riconosciuta la inviolabilità assoluta dei diritti dell'uomo e nel secondo, è altresì individuato il totale sviluppo e promozione della persona.
A tal proposito i Supremi Giudici asseriscono che "La libertà di disporre del proprio corpo a fini sessuali è dunque assoluta e incondizionata e certamente non incontra limiti nelle diverse intenzioni che l'altra persona possa essersi prefissata".
In ordine all'elemento soggettivo gli Ermellini sostengono che deve sussistere la coscienza e volontà del soggetto agente, quale elemento che differisce in ragione della cultura dello stesso, pertanto non riconducibile a condotta penalmente rilevante il medesimo comportamento posto in essere da un soggetto proveniente per esempio da un Paese, dove il bacio è consuetudine, come per esempio
Per contro, la natura sessuale dell'atto può non sussistere dal contesto socio-culturale in cui esso si esplica, quindi è necessario valutare ogni casistica in cui si realizzano tali condotte; da ciò
Nella sentenza in oggetto, i giudici di Piazza Cavour sottolineano quattro aspetti:
1) la condotta repentina ed insidiosa;
2) l'assenza di alcun rapporto tra reo e persona offesa;
3) l'attrazione provata nei confronti della ragazzina;
4) la cerniera del reo trovata aperta.
Quest'ultimo aspetto è stato valutato come elemento estrinseco e non collegato al fatto, in quanto l'imputato è stato trovato in questo stato dai Carabinieri non contestualmente e simultaneamente all'azione del bacio sulla guancia.
Per cui, dalla dinamica dei fatti e soprattutto dalla repentinità con cui il bacio è stato dato, i Supremi Giudici hanno qualificato il fatto ex articolo 610 c.p. (Violenza privata), annullando di fatto la precedente pronuncia limitatamente al trattamento sanzionatorio ed hanno rinviato alla distrettuale Corte d'Appello, rigettando il ricorso.
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