Impedire all'ex coniuge di recuperare i suoi beni è reato

di Valeria Zeppilli - Spesso, anche dopo che il vincolo matrimoniale viene sciolto, la gestione dei rapporti tra ex coniugi può restare molto difficile e rappresentare il terreno fertile per scontri e dispetti.

Dispetti che, peraltro, rischiano di superare facilmente la soglia della liceità penale.

Ad esempio, impedire all'ex di recuperare i propri beni presenti nella casa che un tempo fu abitazione di moglie e marito è un comportamento idoneo a integrare una fattispecie delittuosa sanzionata in maniera severa dal nostro ordinamento: l'appropriazione indebita.

L'appropriazione indebita

In particolare, a disciplinare tale reato è l'articolo 646 del codice penale, il quale punisce "chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso", prevedendo per il reo, nell'ipotesi base, la reclusione fino a tre anni e la multa fino a milletrentadue euro (vai alla guida: "L'appropriazione indebita").

In sostanza, la condotta incriminata è rappresentata dall'appropriarsi di una cosa altrui della quale si sia in possesso, omettendo di restituirla al legittimo proprietario.

Dispetti post-matrimoniali

E' facile intuire, insomma, come anche dei dispetti post-matrimoniali possano trasformarsi in reato, costringendo il loro autore a scontare una condanna penale.

Tanto è accaduto qualche anno fa, ad esempio, a un uomo emiliano che è stato condannato anche in terzo grado a 15 giorni di reclusione e 100 euro di multa per non aver restituito alla ex moglie la sua auto e per averle impedito di recuperare i propri oggetti ancora presenti nell'abitazione coniugale.

Per la Corte di cassazione (vedi sentenza numero 37498/2009 qui sotto allegata), tale comportamento è idoneo a configurare un'ipotesi di appropriazione indebita penalmente rilevante che, utilizzando le parole dei giudici, si consuma "nel momento in cui l'agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del titolare". Peraltro, ciò accade senza che sia indispensabile una richiesta ufficiale da parte del proprietario di riconsegna delle sue cose, purché vi sia la consapevolezza di appropriarsi di una cosa altrui, agendo senza averne il diritto e con lo scopo di trarne un'utilità.

Niente esimente tra ex

Oltretutto tra ex coniugi non scatta neanche l'esimente prevista dall'articolo 649 del codice penale per la maggior parte dei reati contro il patrimonio.

Tale norma, infatti, al comma 1 n. 1) individua come non punibile soltanto il coniuge non legalmente separato, mentre se l'appropriazione indebita è commessa in danno dell'ex la pena per il reato va scontata.

Corte di cassazione testo sentenza numero 37498/2009
Valeria Zeppilli

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