Riflessione sull'aggravante a quasi un anno dalla sua introduzione

Abogado Francesca Servadei - Con la l. n. 115/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 149, del 28 giugno 2016, assume rilevanza penale il negazionismo della Shoah, i crimini contro l'umanità, il genocidio nonché i crimini di guerra.

L'inciso negazionismo si riferisce a quel fenomeno o meglio a quella convinzione a negare atroci avvenimenti storici; tale disconoscimento è diffuso in tutto il mondo, in Paesi, come per esempio Ungheria, Polonia, Italia, Ucraina, Stati Uniti, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Svezia, Lituania, Germania, Belgio, Portogallo, Francia, Israele e Spagna.

Il 28 novembre 2008, con la Decisione Quadro 2008/913/GAI, l'Unione Europea ha chiesto di prendere provvedimenti laddove si verifichi tale fenomeno, in particolare, a) apologia, negazione o minimizzazione del genocidio nonché dei crimini indicati nell'articolo 6,7,8, dello Statuto della Corte Internazionale; b) apologia, negazione e ridimensionamento dei crimini di cui all'articolo 6 dello Statuto del Tribunale Militare.

In italia l'intervento legislativo del giugno 2016, con il quale si è dato attuazione alla decisione quadro di ben otto anni prima, ha preferito adottare una scelta moderata non istituendo una figura autonoma di reato, bensì riconoscendo il negazionismo come circostanza aggravante al reato di propaganda razzista, istigazione di atti di discriminazione razziale, religiosi, nazionali ed etnici, puniti ai sensi dell'articolo 3 della legge 1975/654 e successive modifiche.

L'iter legislativo che ha portato alla citata aggravante non è stato privo di ostacoli: la proposta di legge infatti è stata varata ben tre anni prima dell'entrata in vigore della norma, in secundis, il testo approvato dal Senato, l'11 febbraio 2015, è stato oggetto di emendamenti dalla Camera e poi dal Senato stesso; il risultato di queste modifiche ha determinato che il fatto penalmente rilevante è circoscritto ai "fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sopranazionali dei quali l'Italia è membro".

La pena prevista per il negazionismo è indicata nel comma 3 bis del corpo legislativo 654/1975, prevedendo la reclusione da due a sei anni nel caso in cui la propaganda, ovvero l'istigazione e l'incitamento determini un concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione dello Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definii dagli articolo 6, 7, 8, dello Statuto della Corte Penale Internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

La citata aggravante si applica esclusivamente alle fattispecie di propaganda, istigazione o incitamento previste ai sensi dell'articolo 3 della Legge 654/1975; in definitiva si tratta di comportamenti atti a diffondere idee razziste, a fomentare atti di discriminazione razziali, religiosi, etnici e nazionali, delitti aventi la finalità di istigare alla commissione di violenza ovvero di provocarla per motivi razziali, nonché delitti di partecipazione, assistenza, promozione, direzione di una organizzazione ovvero di un'associazione, movimento o gruppo avente tra i loro obiettivi quello di incitare alla violenza ed alla discriminazione.

Particolarmente importante è il momento in cui si estrinseca l'aggravante, momento che si cristallizza quando la propaganda, l'istigazione o l'incitamento si manifestano in tutto, o in parte, sulla negazione della Shoah ovvero sui crimini per i quali è prevista tale fattispecie, ponendo in pericolo la pacifica convivenza sociale.

Abogado Francesca Servadei

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