Avv. Edoardo Di Mauro - Il codice penale stabilisce che chi mette in vendita alimenti pericolosi per la salute è punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore ad euro 51 (art. 444 c.p.).
Il caso del gestore di catena alimentare
Esaminiamo una vicenda che vede coinvolto un gestore di catena alimentare e nella specie di punti vendita/macelleria gestiti autonomamente da terzi sulla base di accordo commerciale.
In una delle macellerie sono riscontrate gravi carenze igienico sanitarie e vengono rinvenute delle polpette tenute a temperature ambiente e che a seguito di analisi del competente laboratorio zooprofilattico evidenziano al presenza di salmonella spp, germe patogeno per l'uomo.
Il legale rappresentante della catena di macellerie può essere ritenuto penalmente responsabile?
La Corte di Cassazione dice di no
La responsabilità per il rispetto dei requisiti igienico sanitari infatti va individuata all'interno della singola struttura aziendale e quindi in capo al singolo gestore della macelleria. E non è necessaria nemmeno la prova di una delega scritta. (Cass. Pen. sez. III 40324/2016)
Con questa pronuncia si chiarisce il concetto che il rappresentante di una società che gestisce una catena di supermercati potrebbe essere ritenuto responsabile solo nell'ipotesi di omissione di adozione del manuale di autocontrollo per tutta la catena.
Avv. Edoardo Di Mauro
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Cassazione, sentenza n. 40324/2016E-mail: edodim83@gmail.com
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