- Revenge porn: cosa significa e da quando è reato
- Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
- Elemento oggettivo e soggettivo del reato ex art. 612-ter c.p.
- Le aggravanti
- La procedibilità
- Revenge porn: cosa dice la giurisprudenza
- "Vendetta porno" in Italia: i casi più noti
Revenge porn: cosa significa e da quando è reato
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La locuzione di origine anglosassone "revenge porn", o anche "revenge pornography", associa la parola "vendetta" (revenge) a quella di pornografia, lasciando subito intendere la portata del comportamento che la stessa sta a indicare.
La nozione è diventata di uso tristemente comune, complice il moltiplicarsi di episodi di "vendetta porno" ai danni di innumerevoli vittime, uomini e (prevalentemente) donne, che si sono ritrovate violate nella loro sfera intima e hanno visto la propria immagine diffondersi in maniera "virale" senza averlo mai voluto o, addirittura, dopo essere state immortalate a loro insaputa.
La cronaca ha dimostrato come a perpetrare il ricatto sessuale siano soprattutto persone legate alla vittima da un rapporto sentimentale (coniugi, compagni/e, fidanzati/e), che agiscono in seguito alla fine di una relazione per "punire", umiliare o provare a controllare gli ex facendo uso delle immagini o dei video in loro possesso.
Può trattarsi, ad esempio, di selfie scattati dalla stessa vittima e inviati all'ex partner, oppure di video e fotografie scattate in intimità con l'idea che dovessero rimanere nella sfera privata oppure, addirittura, di scatti e riprese avvenuti di nascosto, senza che una delle parti ne fosse consapevole.
La condivisione di tali immagini, che può avvenire in rete, ma anche attraverso e-mail e cellulari, conduce a un risultato aberrante per le vittime: umiliazione, lesione della propria immagine e della propria dignità, condizionamenti nei rapporti sociali e nella ricerca di un impiego.
Il revenge porn nel mondo
Molti paesi, date le dimensioni sempre più preoccupanti che ha assunto il fenomeno, hanno deciso di seguire una linea dura e adottare normative ad hoc per contrastare e perseguire il revenge porn: ciò è avvenuto, ad esempio, in Germania, Israele e Regno Unito, e in trentaquattro Stati degli USA.
Vedi su Wikipedia come è contrastato il Revenge porn nel mondo
Codice Rosso: il revenge porn diventa reato in Italia
In Italia, fino all'agosto 2019, non esisteva alcuna legge specifica in materia e l'unica possibilità riconosciuta alle vittime era quella di fare riferimento alla normativa sui reati di diffamazione, estorsione, violazione della privacy e trattamento scorretto dei dati personali. Ciò, tuttavia, è apparso insufficiente in relazione alla gravità e alla peculiarità del fenomeno e per questo anche nel nostro paese è stata adottata una normativa ad hoc.
A seguito di un dibattito originato dai casi di "revenge porn" in Italia, si è deciso di introdurre un'autonoma figura delittuosa, volta a reprimere il fenomeno del revenge porn. Se ne occupa l'art. 612-ter del codice penale, rubricato "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti".
Tale disposizione è stata inserita nel codice dall'art. 10 comma 1 della Legge 19 luglio 2019 n. 69 (c.d. Codice Rosso) volta a tutelare le vittime di violenza domestica e di genere.
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
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Il nuovo reato ex art. 612-ter c.p. persegue coloro che diffondono illecitamente fotografie o video che mostrano persone impegnate in attività sessuali o ritratte in pose sessualmente esplicite, in assenza del consenso espresso dal diretto interessato, ovvero della persona o delle persone coinvolte.
Il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti è stato collocato nella Sezione III del Codice penale, dedicata ai delitti contro la libertà morale, e a sua volta inserita nel Capo III ("Dei delitti contro la libertà individuale") del Titolo XII del Codice Penale ("Delitti contro la persona"), scelta che ha suscitato qualche perplessità.
In tal modo, infatti, la fattispecie risulta inquadrata nel novero dei delitti "lato sensu" di minaccia, sebbene, il più delle volte, l'autore del reato agisca, rispetto alla vittima, con finalità diverse da quella minatoria; ne consegue che più opportuna sarebbe risultata la collocazione della norma in un titolo autonomo sulla "Tutela della riservatezza sessuale" inserito dopo i delitti di violenza sessuale e prima dell'attuale Sezione III del Titolo XII (cfr. sul punto Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, relazione n. 62 del 27 ottobre 2019).
Attraverso l'introduzione dell'art. 612-ter c.p. ad ogni modo si è intesa tutelare, in primis, la libertà di autodeterminazione della persona, ma la norma è volta anche a tutelare l'onore, il decoro, la reputazione e la privacy della persona.
Segnalazione al Garante Privacy
Oltre all'introduzione di un reato ad hoc, un'ulteriore novità in materia di "Revenge Porn" è stata prevista dal Decreto Legge c.d. Riaperture (D.L. 139/21 pubblicato in G.U. 241/2021) che è intervenuto con riguardo alle segnalazioni al Garante della Privacy mostrando una particolare attenzione nei confronti delle persone, in particolare quelle più giovani, che rischiano di essere vittime del reato di cui all'art. 612-ter del codice penale.
In dettaglio, il provvedimento ha introdotto all'interno del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) l'art. 144-bis rubricato "Revenge Porn" il quale prevede che "chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell'art. 612-ter del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo al Garante".
Quest'ultimo, entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, provvederà ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144 del Codice Privacy, predisponendo le opportune indagini. Il D.L. 139/2021 va dunque ad estendere anche agli ultraquattordicenni la possibilità di effettuare direttamente segnalazioni al Garante in relazione al Revenge porn; inoltre, nel caso in cui le immagini o i video riguardino minori, la richiesta potrà essere effettuata anche dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
Elemento oggettivo e soggettivo del reato ex art. 612-ter c.p.
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L'art. 612-ter c.p. appare come una norma complessa in quanto distingue, rispettivamente al primo e al secondo comma, due diverse fattispecie.
In apertura, la norma afferma che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, "invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate".
La pena in questi casi è quella della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
L'incipit della disposizione è dunque costituito da una clausola di salvezza (salvo che il fatto costituisca più grave reato) indicativa del fatto che sia possibile applicare altre e più gravi norme incriminatrici, ad esempio quella dell'estorsione nel caso in cui la diffusione delle immagini o dei video sia strumentale all'ottenimento di danaro.
Oltre a trattarsi di reato comune (che può essere commesso da "chiunque") sul piano dell'elemento soggettivo, la condotta di cui al comma 1 dell'art. 612-ter si caratterizza per il dolo generico: in pratica, per la sussistenza del reato, è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza e la volontà di compiere la condotta vietata, non essendo richiesto il perseguimento, da parte sua, di finalità ulteriori.
Passando poi al comma 2, il legislatore sembra prendere atto della circostanza che, in diversi casi, è la stessa vittima a consegnare le immagini o i video che la riguardano all'autore del reato e che, in non poche occasioni, la loro diffusione avvenga da parte di soggetto diverso da chi le immagini o i video ha realizzato o sottratto.
Per questo, viene sanzionata anche la condotta dei "condivisori" delle immagini illecitamente diffuse dall'autore del reato: alla stessa pena, precisa l'art. 612-ter c.p., soggiace anche chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video suddetti, li diffonda a sua volta al fine di recare nocumento alle persone rappresentate.
L'agente deve agire, tuttavia, al fine precipuo di recare nocumento alla persona rappresentata nelle immagini o nei video diffusi. Pertanto, è richiesto che la condotta del soggetto attivo sia animata dal dolo specifico, circostanza che taluni ritengono possa restringere fortemente l'area della rilevanza penale di simili comportamenti, confinando nello spazio grigio del penalmente irrilevante condotte non meno censurabili, quali quelle di chi, senza il consenso della vittima, ne diffonda immagini o video di contenuto sessualmente esplicito per farsene vanto o per ragioni ludiche.
Le aggravanti
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La norma prevede poi, ai commi 3 e 4, due circostanze aggravanti.
La prima è un'aggravante comune (aumento di pena) nei casi in cui la diffusione illecita sia commessa dal coniuge,
ancorché separato o divorziato, o da persona legata alla vittima da relazione affettiva, nonché che nei casi in cui la diffusione sia avvenuta con l'utilizzo di strumenti informatici o telematici.
La seconda è un'aggravante a effetto speciale, con aumento di pena da un terzo alla metà, nei casi in cui la diffusione delle immagini o dei video a contenuto sessualmente esplicito abbia come vittima una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o una donna in stato di gravidanza.
Vedi anche Le aggravanti del Revenge porn
La procedibilità
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La procedibilità è disciplinata dal comma 5 dell'art. 612-ter c.p.
Viene stabilita in via di principio la procedibilità del delitto a querela della persona offesa, il cui termine per la proposizione è fissato in sei mesi. Si è altresì previsto che la sua remissione possa avvenire solo in sede processuale, onde assicurare che l'esercizio della relativa facoltà avvenga al cospetto e sotto il controllo di un giudice.
Viene anche prevista la possibilità che si proceda d'ufficio in due casi, ovvero:
- qualora i fatti siano commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza;
- qualora il fatto sia connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
Revenge porn: cosa dice la giurisprudenza
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La giurisprudenza, prima dell'entrata in vigore dell'art. 612-ter c.p., ha anticipato in diverse occasioni la tutela delle vittime di revenge porn. Nella sentenza n. 30455/2019, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna diffamazione aggravata, atti persecutori e trattamento illecito di dati personali nei confronti di un uomo che aveva diffuso in rete video hot dell'ex fidanzata descrivendola disposta a incontri sessuali.
Leggi anche: La Cassazione anticipa il reato di revenge porn
In quell'occasione, la Suprema Corte ha ritenuto possibile il concorso tra il reato di cui all'art. 595 c.p. e il trattamento illecito di dati personali di cui all'art. 167 del Codice Privacy, come modificato a seguito dell'entrata in vigore del GDPR, trattandosi di norme che proteggono beni giuridici distinti.
In effetti, prima dell'entrata in vigore della L. 69/2019, la fattispecie alla quale la pornografia non consensuale è stata ricondotta con più frequenza in dottrina e in giurisprudenza è il reato di diffamazione di cui all'articolo 595 c.p., assieme al reato di stalking di cui all'art. 612-bis c.p. e all'illecito trattamento di dati personali ex art. 167 del Codice Privacy.
Sempre con riguardo alla pubblicazione (sui social network) non autorizzata di immagini o video soprattutto di minori la giurisprudenza, nel riconoscere come tale condotta leda una pluralità di interessi attinenti alla sfera della persona e dunque protetti dall'articolo 2 Cost., tra cui il diritto alla riservatezza, alla reputazione, all'onore, all'immagine, alla inviolabilità della corrispondenza, ha affermato la risarcibilità del danno non patrimoniale che ne consegue, ai sensi dell'art. 2059 c.c. (cfr. Tribunale Sulmona, sentenza 9 aprile 2018).
Tuttavia, le fattispecie richiamate, non mai state ritenute del tutto sufficienti a sanzionare le molteplici modalità offensive che assume il fenomeno del revenge porn. Da qui la decisione di introdurre una fattispecie di reato ad hoc.
"Vendetta porno" in Italia: i casi più noti
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La reazione ordinamentale si è resa indispensabile alla luce di una crescita esponenziale del fenomeno "revenge porn" negli ultimi anni anche in Italia, con episodi di vendetta pornografica che hanno talvolta assunto contorni drammatici, risolvendosi nella morte delle vittime, esasperate dalla situazione creatasi a seguito della diffusione dei proprio video o scatti privati.
Il caso di Tiziana Cantone
Il pensiero va subito a Tiziana Cantone, giovane donna napoletana i cui video hard avevano iniziato a circolare in rete, ma anche su Whatsapp e poi su Facebook, diffondendosi con quella incontrollabile "viralità" a cui i social ci hanno tristemente abituati. Una vicenda che, nonostante la battaglia legale intrapresa a difesa del proprio diritto all'oblio, si è conclusa con il suicidio della vittima.
Leggi Diritto all'oblio: quando la rete uccide
Il caso di Giulia Sarti
Ma Tiziana, purtroppo, non è (e non è stata) la sola vittima di questa "piaga sociale" che ha compromesso molte esistenze e costretto a estenuanti battaglie per ottenere la difesa dei propri diritti e della propria dignità.
La vicenda dell'ex presidente grillina della commissione Giustizia di Montecitorio, Giulia Sarti, le cui immagini private sono state diffuse online divenendo presto virali a causa delle incessanti condivisioni, ha assunto i contorni di un vero e proprio caso politico. Il fenomeno, infatti, ha portato il Garante Privacy ad intervenire per richiamare al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e le forze politiche parlamentari ad accelerare la discussione sul Ddl che poi ha introdotto il reato di revenge porn nel nostro paese.
Il caso Guendalina Tavassi
Altro caso esploso nei tempi recenti è quello ai danni della showgirl Guendalina Tavassi, i cui video hot indirizzati al marito e rubati dal suo icloud sono stati diffusi in rete.
• Foto: 123rf.com