di Marina Crisafi - Rubare per fame rimane reato. La povertà, infatti, da sola non basta a giustificare il furto, ben potendosi rivolgere alla Caritas per provvedere alle proprie esigenze. Lo ha affermato la Cassazione, confermando la condanna per tentato furto aggravato (e art. 625, n. 2, c.p.) nei confronti di una donna straniera che aveva cercato di portare via pezzi di formaggio da un supermercato Auchan. La donna giustificava di avere agito così perché povera, senza permesso di soggiorno né stabile dimora e indotta al furto dalla necessità di nutrirsi (rivendendo il formaggio e guadagnando dei soldi per affrontare le esigenze quotidiane di vita).
Ma la tesi non regge né di fronte ai giudici di merito né innanzi alla Cassazione (sentenza n. 6635/2017 qui sotto allegata).
Per la quarta sezione penale, infatti, la causa di giustificazione dello stato di necessità (ex art. 54 c.p.) non è ritenuta plausibile. "La situazione di indigenza - ricordano gli Ermellini - non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale".
L'imputata, dunque, "ben avrebbe potuto soddisfare propri bisogni alimentari immediati rivolgendosi, ad esempio, alla CARITAS".
Né serve alla donna citare un precedente della Cassazione in cui era stata annullata la condanna di un uomo per un caso simile al suo (cfr. Cass. n. 18248/2016). In quel caso, infatti, precisano dal Palazzaccio, il furto aveva avuto ad oggetto due porzioni di formaggio ed una confezione di wurstel per un valore complessivo di 4 euro. Ben diverso dunque dalla vicenda in esame, in cui il valore della merce era pari ad 82 euro. Valore che rileva anche ai fini dell'esclusione dell'invocata attenuante della particolare tenuità.
Cassazione, sentenza n. 6635/2017
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