Il permesso di soggiorno, a seconda della ragione per la quale è stato rilasciato, ha una diversa durata, la quale giunta a scadenza, consente il rinnovo del documento a meno che non vi siano motivi che conducono al rigetto

Permesso di soggiorno

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Il permesso di soggiorno attribuisce allo straniero il diritto di soggiornare nel territorio dello Stato e di accedere ad una serie di servizi quali l'iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza, al Servizio Sanitario Nazionale, ai centri per l'impiego, nonché di regolarizzare la propria posizione presso INPS e INAIL.

Scadenza e rinnovo del permesso

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Si tratta, più precisamente, di un'autorizzazione di durata variabile rilasciata dal questore il cui eventuale rinnovo va richiesto almeno, come prevede il comma 4 dell'art. 5 del Dlgs n. 286/1998 (TU immigrazione) 60 giorni prima della scadenza ed è sottoposto allo stesso controllo previsto in fase di rilascio e alle verifiche che vengono richieste dal Tu dell'immigrazione.

Chi non rispetta il termine suddetto e in fase di controllo viene trovato con il permesso di soggiorno scaduto può andare incontro all'espulsione dal territorio. Non si tratta però di un provvedimento automatico per cui lo straniero può addurre a sua giustificazione la sussistenza di una causa di forza maggiore che gli ha impedito di rispettare con precisione il termine per la richiesta di rinnovo del permesso.

Generalmente, se è tutto in regola, il rinnovo viene disposto per una durata pari a quella iniziale, anche se in fase di richiesta l'immigrato viene sottoposto anche a rilievi dattiloscopici.

Documenti per il rinnovo

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La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno

prevede la produzione da parte del richiedente di alcuni documenti. Prima di tutto occorre presentare il copia del permesso di soggiorno scaduto, copia del passaporto ben leggibile perché rilevano il timbro, la data di scadenza e il visto, una fotocopia del codice fiscale e infine la certificazione attestante la dimora attuale.

Permesso scaduto del lavoratore

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Lo straniero lavoratore che ha chiesto il rinnovo del permesso, anche se non ha stato rispettato il termine di 60 giorni richiesti, può soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato e svolgere anche attività lavorativa fino alla eventuale comunicazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, che va notificata anche al datore di lavoro, indicando se esistono eventuali motivi ostativi al rinnovo.

Contributo per il rinnovo

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L'art. 5 del Testo Unico sull'immigrazione dispone che sia in fase che di richiesta, ma anche in fase di rinnovo del permesso di soggiorno è dovuto un contributo minimo di 80 euro fino a un massimo di 200 euro. Il contributo non è dovuto se si richiede il rinnovo del permesso di asilo, per la protezione sussidiaria, per cure mediche e per altri tipi di permessi particolari.

Rifiuto del rinnovo

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Il rinnovo viene rifiutato se mancano i requisiti per l'ingesso, ma se lo straniero ha esercitato il diritto di ricongiungimento familiare o del familiare congiunto, si tiene conto della effettività di tali vincoli, della presenza di legami familiari dello stesso nel suo Pese di origine e della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale.


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