di Valeria Zeppilli - Almeno nelle liti che riguardano i consumatori, l'obbligo imposto dalla normativa italiana di farsi assistere da un avvocato in fase di mediazione è illegittimo.
La posizione assunta dall'avvocato generale con le conclusioni presentate il 16 febbraio 2017 nella causa C-75/16 (qui sotto allegate) è chiara in tal senso: la direttiva 2013/11/UE esclude che gli Stati possano rendere obbligatoria l'assistenza di un legale nel corso di una mediazione volta a risolvere una lite tra professionisti e consumatori.
Ad aver sollecitato la pronuncia della Corte di giustizia Europea è stato il Tribunale di Verona, che ha rimesso all'attenzione dei giudici comunitari una causa instauratasi in relazione a un contratto di apertura in conto corrente tra due consumatori e il Banco Popolare Società Cooperativa.
Se dovesse passare la posizione dell'avvocato generale, in altre parole, la normativa italiana di cui al d.lgs. n. 28/2010 si troverebbe ad essere ufficialmente incompatibile con il diritto dell'Unione Europea, peraltro anche nella parte in cui ricollega al ritiro dalla mediazione per motivi puramente soggettivi degli effetti negativi.
Con riferimento a quest'ultimo aspetto, infatti, la normativa UE lascia ciascuna delle parti che partecipano a tale tipo di sistema di composizione stragiudiziale delle controversie, o almeno di certo al consumatore, la piena libertà di ritirarsi dalla mediazione, anche per motivi soggettivi come la semplice insoddisfazione rispetto allo sviluppo della procedura.
È evidente, insomma, che la decisione della Corte di giustizia potrebbe avere delle ripercussioni di tutto rilievo per il nostro paese, che si potrebbe trovare nella condizione di dover rimettere mano all'ennesima normativa per incompatibilità con le previsioni dell'Europa.
Conclusioni avvocato generale - causa C-75/16• Foto: 123rf.com