Abogado Francesca Servadei - Le Sezioni Unite della Cassazione, Sezione Penale, con sentenza 17325/2015, hanno stabilito quale sia il luogo di consumazione del reato di Accesso Abusivo ad un Sistema Informatico o Telematico ex articolo 615 ter del Codice Penale.
La vicenda
La fattispecie dalla quale le Sezioni Unite sono partite è stato l'accesso al database del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da parte di una lavoratrice che non aveva tale mansione e commesso in concorso con altre persone, permanendo nel sistema e consultando l'archivio per esigenze diverse al suo ufficio.
Il reato
È importante analizzare due punti fondamentali della fattispecie ex art. 615 ter c.p.:
A) l'introduzione abusiva, sia in modalità remota, che in modalità vicina, in un sistema informatico ovvero telematico protetto da misure di sicurezza;
B) la permanenza nel sistema in modo contrario alla volontà di chi ne è autorizzato.
La ratio della fattispecie in esame è quella di tutelare il domicilio informatico, quale spazio dove sono archiviati dati informatici relativi i dati sensibili di soggetti e tutelare quindi anche la riservatezza quale bene costituzionalmente portetto.
Il delitto de quo, di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico e, secondo quanto è stato disposto da una consolidata giurisprudenza, senza che sia necessaria la lesione del dirittto alla riservatezza dei dati (Cass. n. 11689/2007). La Sezione VI, con sentenza
3067/1999 ha inoltre fornito il significato di sistema informatico: quell'insieme di apparecchiature atte a compiere funzioni utli all'individuo, mediante l'utilizzazione, anche parziale, di metodologie informatiche caratterizzate da attività di codificazione,decodificazione, registrazione memorizzazione che attraverso la combinazione di simboli generano informazioni. Inoltre, rientrano nell'ambito di tutela ex art. 615 ter Codice Penale anche la rete client-server. Sempre la medesima Sezione ha definito cosa si intende per domicilio informartico, ossia spazio ideale di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individiuale, quale bene anche costituzionalmente potetto. Tuttavia l'art. 615 ter c.p. non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello ius excludendis alios, quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purchè attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente; con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati sia che titolare dello ius excludendi sia persona fisica, sia giuridica, privata o pubblica o altro ente.La decisione
La Suprema Corte, nell'individuare, il loci commissi delicti, ossia il luogo dove il reato è stato commesso, si riferisce alle modalità di funzionalemento dei sistemi informatici e telematici, piuttosto il luogo dove è collocato il server, pertnato il reato è commesso dove si trova il sistema informatico dal quale fisicamente parte il dialogo elettrronico tra sistemi interconnessi e quindi dove le informazioni vengono trattate.
ABOGADO FRANCESCA SERVADEI-
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CORSO GIACOMO MATTEOTTI NUM. 49
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