di Lucia Izzo - Controllare l'operato di colf e badanti tramite un impianto di videosorveglianza è possibile senza formalità, ma sempre nel rispetto delle norme previste dal codice della privacy.
Lo ha precisato l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota prot. n. 1004/2017 dell'8 febbraio a seguito di una richiesta di chiarimenti riguardante l'autorizzazione per collocare un impianto di videosorerglianza in un'abitazione privata in cui è presente un lavoratore domestico.
La semplificazione procedurale, come spiega l'Ispettorato, è giustificata dalle peculiarità del lavoro domestico, che è l'attività lavorativa prestata esclusivamente per le necessità della vita familiare del datore di lavoro (art. 1, legge 339/1958), avente a oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico diretti al funzionamento della vita familiare.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 585/1987, ha sottolineato la "particolare natura" del lavoro domestico, che lo differenzia da ogni altro rapporto di lavoro "sia in relazione all'oggetto, sia in relazione ai soggetti coinvolti".
L'attività lavorativa, infatti, è svolta nella casa abitata dal datore di lavoro e dalla sua famiglia e non è prestato, quindi, "a favore di un'impresa avente, nella prevalenza dei casi, un sistema di lavoro organizzato in forma plurima e differenziata, con possibilità di ricambio o di sostituzione di soggetti", ma nell'ambito di un nucleo ristretto e omogeneo, di natura per lo più familiare e risponde alle esigenze tipiche e comuni di ogni famiglia.
In ragione di tali caratteristiche, proprie al rapporto, la Corte Costituzionale aveva già evidenziato la legittimità (poi ribadita) di una disciplina speciale anche derogatoria ad alcuni aspetti rispetto a quella generale (sentenza n. 27 del 1974).
In effetti, spiega l'Ispettorato, stante le sue peculiarità, il rapporto di lavoro domestico ha, sin dall'orgine, "goduto di una regolamentazione specifica" che, per l'appunto, ha tenuto conto delle speciali caratteristiche che contraddistinguono la prestazione lavorativa resa dal lavoratore, l'ambiente lavorativo e, fattore non irrilevante, la particolare natura del soggetto datoriale. Ciò si manifesta, altresì, nel peculiare corollario normativo e nelle regole generali che riguardano l'estinzione di questo tipo di contratto.
In base a tali presupposti, e per quanto riguarda il controllo del dipendente, per l'Ispettorato deve escludersi l'applicabilità "dei limiti e dei divieti di cui all'art. 4 della legge n. 300/1970", poichè, assieme agli artt 2, 3 e 6, questo costituisce un corpus normativo tipico di una dimensione "produttivistica" dell'attività di impresa.
Ciò significa che chi desidera installare un dispositivo di controllo presso la propria abitazione, dove è impiegato del personale domestico che viene dunque "indirettamente" controllato, non dovrà richiedere una preventiva autorizzazione all'Ispettorato o un preventivo accordo sindacale.
Tuttavia, sottolinea l'Ispettorato, questo non sottrae il datore di lavoro domestico dal rispetto dell'ordinaria disciplina sulla privacy, essendo confermata la tutela del diritto del lavoratore alla riservatezza, garantita dal d.lgs. n.196/2003.
Sarà sempre necessario, dunque, il consenso preventivo e il connesso obbligo informativo degli interessati. Nell'ambito domestico, il datore di lavoro, anche nel caso di trattamento di dati riservati per finalità esclusivamente personali, incontrerà i vincoli posti dalla normativa sul trattamento dei dati personali a tutela della riservatezza e in particolare quanto previsto dall'art. 115 del codice della privacy.
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