Il Consiglio di Stato riassume le differenze tra le strutture spesso oggetto di contenzioso tra amministrazione e cittadini

di Lucia Izzo - Per alcune opere, quali pergolati, gazebo, tettoie, pensiline e, più di recente, le pergotende, è stato sempre difficoltoso individuare il limite entro il quale esse possono farsi rientrare nel regime dell'edilizia libera oppure devono ricomprendersi nei casi di edilizia non libera per i quali è richiesta una comunicazione all'amministrazione preposta alla tutela del territorio o il rilascio di un permesso di costruire.


Spesso sono stati i regolamenti edilizi comunali a dettare le regole, anche sulle dimensioni, riguardanti la possibilità di realizzare tali opere liberamente o previa comunicazione o richiesta di assenso edilizio. Alle disposizioni comunali sin devono aggiungere poi, per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ad altri vincoli, le limitazioni imposte dai diversi strumenti di tutela.


Sono questi i presupposti dal quale parte il Consiglio di Stato, sezione VI, che è intervenuto con la sentenza n. 306/2017 (qui sotto allegata) a mettere ordine in una materia delicata e che ingenera un diffuso contenzioso.


Il caso esaminato dal Collegio, infatti, origina dalla vicenda di una cittadina alla quale la P.A. aveva ordinato di demolire un pergolato con teli plastificati in quanto mancante il titolo abilitativo.


Prima di valutare la legittimità del provvedimento con il quale il Comune ha ordinato la demolizione delle opere realizzate dall'appellante, il Collegio riassume la tipologia e la differenze tra i vari tipi di opere realizzabili.

Il pergolato

Il pergolato, si legge nel provvedimento, rappresenta una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze e consiste, quindi, "in un'impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone".


Il pergolato, precisa il provvedimento, per sua natura "è una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi". Se, invece, il pergolato viene coperto nella sua parte superiore con una struttura non facilmente amovibile (di qualunque materiale), anche per una sola porzione, la struttura andrà assoggettata alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie.


Infatti, come già affermato in precedenza dallo stesso Consiglio di Stato (sent. n. 5409/2011), "il pergolato ha una funzione ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, e funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni".

Il gazebo

Quanto al gazebo, invece, trattasi di "struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili".


Se utilizzato, come spesso accade, per l'allestimento di eventi all'aperto, anche sul suolo pubblico, deve essere considerata una struttura temporanea, mentre, in altri casi, il gazebo può essere realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi.

La veranda

La veranda, nell'Intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016,  tra il Governo, le Regioni e i Comuni, è stata definita come "locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili".


La veranda, realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, "è caratterizzata quindi da ampie superfici vetrate che all'occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro. Per questo la veranda, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell'edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire".

La pergotenda

Diversa, ancora, è la struttura della pergotenda di cui il Consiglio di Stato si è già recentemente occupato (per approfondimenti: Pergotenda: non serve il permesso): tali strutture, agevolmente realizzabili grazie a innovative tecniche e materiali, "sono destinate a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) e sono installate per soddisfare quindi esigenze non precarie".


Le "pergotende" non si connotano, pertanto, per la temporaneità della loro utilizzazione, ma costituiscono un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo. In materia, il giudice amministrativo ha ritenuto che "tenuto conto della loro consistenza, delle caratteristiche costruttive e della

loro funzione, non costituiscano un'opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo".


Questo avviene perchè l'opera non è, infatti, la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa, con la conseguenza che la struttura (in alluminio anodizzato) si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda.

Il caso in esame

Ed è proprio nella struttura delle "pergotende" che l'appellante ritiene rientrino le opere di cui l'amministrazione ha chiesto la demolizione: in particolare, trattasi di una "copertura e chiusura perimetrale di un pergolato con teli plastificati, fissati alla struttura con il sistema degli occhielli e chiavetta, con un riquadro di materiale plastico come finestra nella parte centrale".


In effetti, conferma il Collegio, l'ordinanza impugnata appare illegittima poichè le opere realizzate dall'appellante, peraltro in un'area che non è sottoposta a vincolo paesaggistico, sono prive, in gran parte, di quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano farle connotare come componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione.


Le opere oggetto dell'ordinanza impugnata, infatti, si connotato per la presenza di teli e tende in materiale plastico facilmente amovibili, che aderiscono ad una struttura di sostegno che è costituita da tre pilastrini verticali in muratura e da alcune travi di legno collocati sia in verticale che nella parte superiore.


Pertanto, l'appello merita accoglimento e deve disporsi l'annullamento dell'ordinanza di demolizione del Comune.

Consiglio di Stato, sent. n. 306/2017

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