di Lucia Izzo - E' possibile pubblicare la pagella scolastica e i voti degli studenti? A rispondere a questa domanda, è il Garante nell'apposita guida "La Scuola a prova di Privacy" (qui sotto allegata) con cui l'autorità per la protezione dei dati personali è recentemente intervenuta enucleando le regole generali in tema di privacy in ambito scolastico che devono essere rispettate da personale, studenti, famiglie e istituzioni.
In effetti, il processo tecnologico ha interferito con molti aspetti della vita quotidiana di bambini, ragazzi e famiglie tra cui è rientrato, inevitabilmente, anche l'approccio con l'esperienza scolastica e con gli altri aspetti ad essa correlati, in cui internet, dispositivi elettronici e social network hanno giocato un ruolo incisivo stante la loro rapida diffusione (per approfondimenti: Figli: illecito pubblicare la foto della recita su FB).
Nelle sue precisazioni, la guida prende in considerazione anche il trattamento che deve essere riservato alla diffusione dei "voti" degli allievi.
Il Garante spiega che gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici, tuttavia, le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette a un regime di conoscibilità stabilito dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.
Il vademecum chiarisce che, nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l'istituto scolastico deve evitare di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali.
Le scuole di ogni ordine e grado, infatti, sono soggette al rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Gli istituti scolastici devono, quindi, prestare particolare attenzione a non rendere accessibili informazioni che dovrebbero restare riservate oppure a non mantenerle online oltre il tempo consentito.
Si tende, sostanzialmente, a evitare che in questo modo siano messe a rischio la privacy e la dignità delle persone a causa di un'errata interpretazione della normativa o per semplice distrazione.
In particolare, allo scopo di facilitare la corretta applicazione della normativa, il Garante ha, tra l'altro, predisposto apposite "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati".
Le linee guida chiariscono che la pubblicazione su Internet di informazioni personali deve essere lecita e non eccedente le finalità istituzionali perseguite. Diversamente, tale diffusione può arrecare non solo un pregiudizio alla riservatezza individuale, ma incrementare anche il rischio che le persone interessate possano subire abusi. Vengono comunque fatte salve, per i documenti non liberamente disponibili on line, le regole sull'accesso previste in particolare dalla legge n. 241 del 1990 e dal d.lgs. n. 33 del 2013 come modificato dal d.lgs. n.97 del 2016.
Il Garante rammenta anche l'esistenza del Portale Unico dei dati della Scuola, istituito in seguito alle recenti riforme e all'introduzione del Codice dell'amministrazione digitale, il quale garantirà stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema nazionale di istruzione e formazione. Tramite il portale, saranno resi accessibili il "curriculum dello studente" e il "curriculum del docente".
Tuttavia, non sarà possibile utilizzare i dati presenti nell'albo (anche online) degli istituti scolastici per inviare materiale pubblicitario a casa degli studenti. Infatti, la conoscibilità a chiunque degli esiti scolastici (ad esempio attraverso il tabellone affisso nella scuola) o di altri dati personali degli studenti non autorizza soggetti terzi a utilizzare tali dati per finalità non previste come, ad esempio, il marketing e la promozione commerciale.
Guida Privacy Scuola