Avv. Alessia Raimondi - La Corte di Cassazione con sentenza n. 8887 del 4 maggio 2016 ha sancito l'inapplicabilità agli agenti di commercio, ai fini del loro trattamento pensionistico, del cumulo dei contributi maturati presso l'Inps e la Fondazione Enasarco.
Il caso è quello di un agente di commercio che aveva agito in giudizio chiedendo che venisse condannata l'Inps al pagamento in suo favore della pensione di vecchiaia. Considerando infatti anche il periodo contributivo accreditato presso la Fondazione Enasarco, l'agente riteneva di aver totalizzato contributi corrispondenti ad oltre 40 anni lavorativi.
La Corte di Cassazione intervenuta sul punto ha tuttavia chiarito che l'attuale disciplina del cumulo (decreto legislativo n. 42 del 2006) consente, tra gli altri requisiti, la totalizzazione dei contributi maturati presso diversi enti previdenziali solo a condizione che non vi sia coincidenza dei periodi assicurativi.
Nel caso degli agenti e rappresentanti di commercio, posto che la Fondazione Enasarco rappresenta un trattamento previdenziale non autonomo ma integrativo rispetto all'Inps, è evidente come l'agente resti contemporaneamente obbligato anche all'iscrizione presso quest'ultima.
Alla luce della sovrapposizione dei periodi assicurativi - conclude la Corte - i contributi maturati presso l'Inps e la Fondazione Enasarco non possono quindi essere cumulati.
Avv. Alessia Raimondi
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