di Marina Crisafi - Niente multa se l'autovelox si trova fuori posto. I rilevatori fissi di velocità vanno collocati nel punto esatto in cui la loro installazione è autorizzata dall'ente proprietario della strada. E non è sufficiente che siano ubicati nel chilometro o nel metro indicato nell'autorizzazione, devono anche essere sul corrispondente lato della strada previsto dall'autorizzazione stessa. È quanto emerge da una sentenza del tribunale di Isernia (n. 119/2017) che conferma la pronuncia del giudice di pace coordinatore n. 185/2014 (entrambe qui sotto allegate).
In primo grado, ritenendo non convincenti le considerazioni del Ctu, il giudice onorario sanciva il mancato rispetto del posizionamento dell'autovelox rispetto all'autorizzazione prefettizia, giacché oltre alla collocazione dell'apparecchio sul lato opposto della strada, in difformità con quanto autorizzato dall'ente proprietario, veniva accertato lo scarto di circa un metro rispetto alle distanze previste dal decreto prefettizio. Per il giudice, in particolare, stando alla lettera dell'autorizzazione, questo scarto doveva "trovare giustificazioni ben più rigorose e provanti". Pertanto, dichiarava illegittimo l'accertamento elettronico della velocità gestito dal comune di Macchia d'Isernia per violazione di legge ed eccesso di potere, accogliendo l'opposizione dell'automobilista ed annullando il verbale.
In secondo grado, per il tribunale il ragionamento del giudice di pace non fa una piega, essendo "immune da vizi e censure, per ciò che concerne l'illegittima apposizione dell'autovelox".
Quanto alla collocazione sul lato destro della carreggiata, anziché sul lato sinistro, come invece autorizzato dall'ente proprietario della strada, ha specificato inoltre il tribunale, a nulla rileva il chiarimento postumo prodotto dall'Anas, giacché "l'atto autorizzatorio, una volta concesso si stacca dal suo autore". Per fatto "assolutamente notorio oltre che per ragioni di logica e di comune buon senso - ha concluso il tribunale - l'autovelox in questione è illegittimamente posto sul lato destro della carreggiata, il che determina l'illegittimità derivata dell'impugnato verbale di contestazione essendovi, come correttamente rilevato dal gdp, un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata tra l'atto autorizzatorio dell'Anas illegittimamente eseguito e il verbale di accertamento de quo".
Giudice pace Isernia, sentenza n. 185/2014Trib. Isernia, sentenza n. 119/2017
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